Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/12/2024, n. 32274
Ordinanza
13 dicembre 2024
Ordinanza
13 dicembre 2024
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Massime • 1
Il potere di accertamento tributario non è condizionato dall'esercizio di dirette attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente successivamente attinto dall'avviso, la cui legittimità, pertanto, non è condizionata dalla previa redazione di un processo verbale di constatazione in contraddittorio con lo stesso.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 15011/2020 Numero sezionale 5560/2024 Numero di raccolta generale 32274/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *IVA LUNELLA CARADONNA Presidente ACCERTAMENTO TANIA HMELJAK Consigliere Ud.24/10/2024 CC ROBERTO SUCCIO Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME Relatore RAFFAELLA BROGI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15011/2020 R.G. proposto da: TA ZO, domiciliato “ex lege” in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti CUVA ROBERTO ([...]), PISANI ALDO ([...]), SCARCELLA ATTILIO ([...]) -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 15011/2020 Numero sezionale 5560/2024 Numero di raccolta generale 32274/2024 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA- Data pubblicazione 13/12/2024 SEZ.DIST. BRESCIA n. 3529/2019 depositata il 17/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:
1. In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe si apprende quanto segue: Il sig. TA IN impugnava 2 avvisi di accertamento emessi dall'AdE di MA in materia di IVA per gli anni 2008-2009. L'ufficio, quale presupposto accertativo degli avvisi, riteneva che la ditta CT di TA RE avesse, nei confronti della società AR LA di Pop Maria MA, assunto il ruolo di interposto e di interponente, quale mera impresa cartiera. L'amministrazione finanziaria[,] a seguito dei controlli, imputava alla ditta CT di aver indebitamente dedotto costi ed altrettanto indebitamente detratto l'IVA nel corso degli anni 2008-2009, in quanto derivanti dalla annotazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il TA presentava istanza di accertamento per adesione degli avvisi di accertamento, che non veniva ritenuta idonea dall'ufficio. La ditta CT non aderiva alla proposta di adesione formulata dall'ufficio. Il contribuente ricorreva avverso l'accertamento […]. Con altro ricorso il contribuente impugnava 3 atti di irrogazione sanzioni. L'Ufficio emetteva avviso di irrogazione sanzione, disattendendo le difese del contribuente, che produceva ulteriori memorie illustrative. La Commissione riuniva i ricorsi per connessione soggettiva, che respingeva e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 10.000,00 complessivi.
2. L'appello del contribuente veniva respinto dalla CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: È da premettere che i giudici ritengono che al centro della vicenda vi sia stata una frode strutturata in modo complesso, sfociata poi nel procedimento penale 18799/10 RGNR della Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia che ha evidenziato il sistema che la Generale Trading spa ha messo in piedi. Grazie a numerose società cartiere, attraverso le 2 di 12 Numero registro generale 15011/2020 Numero sezionale 5560/2024 Numero di raccolta generale 32274/2024 quali, ceduto cartolarmente il materiale, questo veniva rivenduto in modo Data pubblicazione 13/12/2024 da detrarre l'iva non pagata dagli intermediari. La frode, portata avanti anche dall'odierna appellante, ha portato, grazie all'utilizzo di diversi schemi, all'abbattimento, durante i vari passaggi commerciali, del prezzo del materiale di circa [il] 20% (pari all'Iva non pagata). Tra le società interposte e interponenti vi era quella del sig. TA, ma anche quella della sua compagna, sig.ra AN, come anche tante altre (PL, AR LA ect) che insieme nel corso degli anni 2008- 2009 hanno partecipato alla suddetta frode carosello. In quanto al termine di prescrizione per l'accertamento delle imposte si osserva che il primo sintomatico atto di irrogazione delle sanzione è stato notificato nell'anno 2014, ma si vuole inoltre specificare che nel caso di specie i termini sono raddoppiati a norma dell'articolo 37 commi 24-26 D.L. 223/2006 poi convertito in L. 248/2006 che si applica in caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e di incaricati di un pubblico servizio per i reati di occultamento o distruzione di documenti contabili. Nella vertenza in esame tale obbligo è stato adempiuto. Con riguardo all'art 8 comma 2 del D.lgs 16/2012 è stata irrogata la sanzione prevista dalla norma nel caso di mancato recupero a reddito dei componenti positivi relativi a costi non effettivamente sostenuti. Inoltre queste sanzioni sono giustificate dai precedenti atti di contestazione che si rifanno ai relativi avvisi di accertamento, tutti notificati secondo legge. Tutte le altre eccezione reclamate sono poi superate dalla posizione riscontrata e penalmente rilevante che risulta essere assorbente rispetto al resto.
3. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi;
resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato che:
1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione all'art. 360 primo comma lett. c) c.p.c.”. 1.1. “L'Agenzia delle Entrate di MA in data 19/12/2014 notificava alla ditta CT di TA IN gli avvisi di accertamento n. T9T010401510, relativo all'anno di imposta 2008, 3 di 12 Numero registro generale 15011/2020 Numero sezionale 5560/2024 Numero di raccolta generale 32274/2024 e n. T9T010401511, relativo all'anno 2009, ponendo a fondamento Data pubblicazione 13/12/2024 della maggiore pretesa impositiva i riscontri ed i rilievi acquisiti dalla Guardia di Finanza di MA e di Brescia in merito ad una vasta frode carosello. Gli atti istruttori della Guardia di Finanza ed il processo verbale di constatazione non erano allegati agli avvisi di accertamento”. Il contribuente formulava specifica doglianza nel ricorso in primo grado, trascritto “in parte qua”. “La Commissione Tributaria Provinciale di MA, tuttavia nulla evidenziava sull'omessa allegazione e notifica al contribuente del processo verbale di constatazione. Il contribuente riproponeva la doglianza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale ed ancora una volta la doglianza non era esaminata. La sentenza impugnata pertanto merita di essere censurata nella parte in cui ha espressamente violato il disposto dell'art. artt. 7, comma I legge 27/07/2000 nr. 212 e 3 legge 7/08/1990 nr. 241, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento notificati al contribuente senza la preventiva notifica del processo verbale di constatazione e senza la successiva allegazione agli avvisi di accertamento notificati. Gli atti istruttori della Guardia di Finanza di Brescia e della Guardia di Finanza di MA (peraltro inerenti alla ditta AR LA di