Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2019, n. 19183

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2019, n. 19183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19183
Data del deposito : 17 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 24252-2014 proposto da: n SOCIETA' AGRICOLA NEGRI VIGNETI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE'

SORSI

4, presso lo studio dell'avvocato F S, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

non chè

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA;
- intimata - avverso la sentenza n. 405/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 27/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2019 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N T che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato S che ha chiesto l'accoglimento e deposita n. 3 avvisi A/R del 09/10/2014;
udito per il controricorrente l'Avvocato F che ha chiesto il rigetto.( Fatti della causa 1. La srl Società Agricola Negri Vigneti, in relazione ad un contratto di acquisto di alcuni terreni agricoli registrato il 5 novembre 2008, fruiva del beneficio fiscale previsto dall'art.2, comma 4 bis, d.lgs. 29 marzo 2004, n.99. 2. L'Agenzia delle Entrate, stante la mancata iscrizione del consigliere di amministrazione della società, G M, nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola, disconosceva il diritto al beneficio e, con apposito avviso di liquidazione, pretendeva il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

3. L'avviso, impugnato dalla contribuente, veniva ritenuto legittimo sia dalla commissione tributaria provinciale di Siena sia, con sentenza in data 27 febbraio 2014, n.405/1/14, in grado di appello, dalla commissione tributaria regionale della Toscana.

4. Per la cassazione di detta sentenza la srl Società Agricola Negri Vigneti ricorre con tre motivi illustrati con memoria.

5. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, la srl Società Agricola Negri Vigneti lamenta violazione degli artt. 1 e 2, comma 4 e comma 4 bis, d.lgs. 29 marzo 2004, n.99, deducendo che la commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere applicabile ad essa ricorrente il citato comma 4 bis laddove avrebbe invece dovuto ritenerle applicabile il comma 4, con conseguente irrilevanza della non iscrizione dell'amministratore nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.
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