Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2019, n. 45971

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2019, n. 45971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45971
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RITONDALE DOMENICO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 09/02/1984 avverso l'ordinanza del 25/06/2019 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO A;
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. avvocato M S, che si è riportata al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 25 giugno 2019 il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola nei confronti di R D per i reati di tentato omicidio nonché di detenzione e porto abusivi del fucile utilizzato per commetterlo.

2. Secondo i giudici della cautela l'episodio delittuoso, avvenuto a Grisolia il 5 giugno 2019, andava ricostruito nei medesimi termini esposti dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica;
di contro andavano disattese le doglianza difensive. Nonostante alcune incongruenze tra le dichiarazioni rese dai soggetti presenti, infatti, potevano dirsi accertate le circostanze più significative poste a fondamento dell'ipotesi accusatoria ed in particolare l'intervento nella fase finale di R R, il quale, accortosi che il fratello D stava per sparare in direzione di R A e degli altri familiari di B Delizia, si era precipitato verso di lui riuscendo a spostare il fucile verso l'alto/sicché il colpo era andato ad infrangersi sul muro dell'abitazione posta di fronte a quella della famiglia Rdale;
la versione fornita dal Rdale nell'interrogatorio di garanzia, imperniata sull'esplosione di un unico colpo a scopo esclusivamente intimidatorio, invece, era stata ampiamente smentita dalle dichiarazioni rese da più testimoni oculari, anche non legati da vincoli di parentela con le persone offese. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente anche le esigenze cautelari alla luce della capacità a delinque dimostrata dall'imputato e del contesto di forte conflittualità in cui era maturato il delitto omicidiario.

3. Avverso l'ordinanza R D, a mezzo del difensore di fiducia avv. Sabrina Mannarino, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3.1. Con il primo denuncia violazione di legge processuale con riferimento all'art. 63 cod. proc. pen.;
erroneamente il Tribunale del riesame avrebbe considerato utilizzabili ex art. 191 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da Longo Maria Antonia, R D, C E, B Delizia, B E, B L, Cuateruccio Dionigia e R A. Dette dichiarazioni, infatti, sono state acquisite in assenza delle garanzie previste per gli indagati pur essendo evidente, sin momento dell'assunzione, che i dichiaranti, a prescindere dalla formale iscrizione dei loro nomi nel registro degli indagati, quanto meno a partire dalla fase immediatamente precedente il prelevamento del fucile da parte del Rdale, avevano partecipato ad una rissa, in tal modo consumando un reato connesso e/o collegato al reato di tentato omicidio contestato all'odierno ricorrente. La questione d'inutilizzabilità nel caso in esame può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità perché il suo esame non richiede valutazioni di fatto, soggette al previo e naturale vaglio del giudice di merito, atteso che la qualifica di corrissanti dei dichiaranti era già emersa in sede di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Eliminate le dichiarazioni viziate da inutilizzabilità non vi è alcuna prova della tesi accusatoria posto che le persone assunte a sommarie informazioni estranee alla rissa non hanno fatto alcun riferimento alla presenza del fratello dell'indagato e al suo intervento che, secondo l'ipotesi di accusa, sarebbe stato decisivo per evitare che R D portasse a termine il progetto omicidiario poiché sarebbe riuscito, con azione repentina e salvifica, a deviare la direzione del fuoco. Le frasi minacciose pronunciate dal Rdale non sono indicative dell'univocità dell'azione, potendosi le stesse coniugare con la volontà dell'indagato di realizzare il diverso reato di minaccia grave, per come dallo stesso dichiarato;
parimenti irrilevanti ed altrimenti spiegabili sono tutte le altre circostanze valorizzate per la dimostrazione del tentato omicidio come: il caricamento del fucile antecedente all'esplosione del colpo, la posizione sopraelevata, il successivo inseguimento, il passaggio del fucile nelle mani del fratello per il successivo occultamento, il secondo sparo.
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