Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28174

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28174
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso R.G.N. 32067/2018 proposto da: B G, rappresentato e difeso dagli avvocati P F e F P ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Musa 12/A;

- ricorrente -

contro

ALTHEA IMMOBILIARE di S A, in persona del suo legale rappresentante;
- intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 369/2018, pubblicata il 27.08.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere Dott.ssa C B M;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, Sostituto Procuratore Generale F T, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Monfalcone, con decreto n. 34/2014, ha ingiunto a G B di pagare in favore di Althea Immobiliare di Sorrentino Antonello l'importo di euro 4.392, a titolo di provvigione dovuta in relazione alla compravendita di un locale commerciale. B ha proposto opposizione avverso il decreto, anzitutto eccependo la prescrizione del diritto alla provvigione, avendo Althea Immobiliare proposto la domanda di pagamento dopo oltre un anno dalla conclusione dell'affare, e poi contestando la debenza della somma. Il Giudice di pace di Gorizia, con sentenza n. 739/2014, ha respinto l'opposizione ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione, essendo il relativo termine decorso a partire dalla data del rogito notarile e non da quella della stipulazione del contratto preliminare" e ritenendo poi fondata, sulla base dei documenti prodotti, la pretesa fatta valere.

2. La sentenza è stata impugnata da B, che ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 2950 e 2932 c.c. in relazione alla data da cui decorreva il termine della prescrizione del diritto al pagamento della provvigione, la violazione del principio del contraddittorio (per non avere il Giudice di pace previamente sottoposto alle parti il rilievo d'ufficio di una questione decisiva per la decisione) e comunque l'errata valutazione dei documenti prodotti dall'appellata agenzia immobiliare. Il Tribunale di Gorizia - con sentenza 27 agosto 2018, n. 369 - ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza G B ricorre in cassazione. L'intimata non ha proposto difese. Il ricorrente ha presentato memoria in prossimità dell'udienza.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in due motivi fra loro strettamente connessi.

1. Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1755, 2950 e 2932 c.c., in merito alla data da cui decorre il termine di prescrizione del diritto al pagamento della provvigione del mediatore e all'efficacia obbligatoria del contratto, e degli artt. 2725 e 2729 c.c., in merito alla prova della stipulazione del contratto preliminare, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": il Tribunale di Gorizia ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il termine di prescrizione di un anno, previsto dall'art. 2950 c.c., vada individuato nella data in cui è stato stipulato il contratto definitivo, non potendo essere considerato il diverso termine in cui è stato stipulato il contratto preliminare, non risultando tale contratto essere stato sottoscritto da B, promittente alienante, che l'ha prodotto nel processo;
in tal modo, il Tribunale non ha considerato che il contratto preliminare è stato fatto valere in un processo che vede quali parti il soggetto che non lo ha sottoscritto e un terzo, con la conseguenza che la prova poteva essere desunta anche da presunzioni, non operando nel caso di specie le limitazioni previste dall'art. 2725 c.c.
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