Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 11109
Sentenza
23 novembre 2022
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23 novembre 2022
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Massime • 1
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., costituiscono fattori compensativi della presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla allocazione all'interno di una cella singola di servizi igienici non adeguatamente separati dal locale di pernottamento e privi di autonoma areazione, la disponibilità, in via esclusiva, di uno spazio superiore a quello minimo (pari a nove metri quadrati) e la partecipazione ad attività trattamentali limitanti sensibilmente la permanenza in cella del detenuto.
Sul provvedimento
Testo completo
1 1 109 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI Presidente - Sent. n. sez. 3476/2022 DOMENICO FIORDALISI -CC 23/11/2022 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO R.G.N. 22421/2022 RAFFAELLO MAGI FRANCESCO ALIFFI -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAP nel procedimento a promosso da: NO RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento del reclamo proposto dal D.A.P., ha confermato la condanna dell'amministrazione penitenziaria al pagamento della somma di euro 30.056,00 in favore di CA TI a titolo di ristoro ex artt. 35-bis Ord. pen. per avere lo stesso subito presso l'istituto carcerario di Fossombrone condizioni detentive degradanti, in contrasto con l'art. 3 Convenzione EDU, per 3757 giorni. где тар A ragione della decisione osserva che il detenuto aveva occupato, per il periodo interessato, da solo una stanza di pernottamento, delle dimensioni di 9 metri quadri, dove era collocato un servizio igienico separato da un muretto, alto 1 metro e lungo un metro e mezzo, con una tenda posizionata nella parte superiore. Siffatte condizioni, non garantendo al detenuto la fruizione di aria pulita e sana all'interno della cella, non erano rispettose del diritto alla salute ed integravano, pertanto, a prescindere da fattori compensativi violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU.
2. Ricorre il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria articolando tre morivi.
2.1. Con il primo deduce falsa applicazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 Convenzione Edu nonché degli artt. 6 e 7 del regolamento di cui al d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230. Lamenta che l'Ufficio di sorveglianza abbia postulato la violazione di una norma, in realtà inesistente, che disponga l'autonoma areazione dei servizi igienici delle celle. Le norme che disciplinano la materia prevedono, invece, che i servizi igienici siano collocati in vano annesso alla camera e tale deve essere considerato quello posto a servizio della cella che ospitava TI.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 Cedu e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'angolo servizi