Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2018, n. 08719
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABID ADIL nato il 20/01/1977 a CASABLANCA( MAROCCO) avverso la sentenza del 04/03/2015 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIANI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio, per i reati di cui agli artt. 474 e 517 per prescrizione, annullamento con rinvio per l'art. 648 limitatamente al trattamento sanzionatorio e conclude per l'inammissibilita nel resto. Udito il difensore L'avvocato S A si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 4 marzo 2015 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, in data 15 ottobre 2010, che, riconosciuto A A colpevole dei delitti di cui agli artt. 474, 517 e 648 cod. pen., per avere detenuto per la vendita capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di provenienza illecita, lo aveva condannato, applicatagli la circostanza aggravante della recidiva, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 5000,00 di multa. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre l'imputato per il tramite del difensore, Avv. A F, articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Deduce vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere al motivo di appello sollevato dal Procuratore Generale, cui la difesa dell'imputato aveva prestato adesione, in ordine alla nullità della sentenza di primo grado per carenza assoluta di motivazione, cui avrebbe dovuto seguire l'annullamento della stessa. 2.2. Denuncia vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 533, comma 2, e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Collegio del gravame errato nella determinazione della pena, avendo individuato quale reato più grave, ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. piuttosto che quello di cui all'art. 648 cod.pen., anche nella forma attenuata di cui al comma secondo, ed avendo applicato la circostanza aggravante della recidiva non applicata dal giudice di primo grado. 3. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 3.1. Premesso che, nel caso scrutinato, il ricorso per cassazione presentato dal Procuratore Generale distrettuale per nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla violazione degli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen., era stato convertito in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. pen., per effetto della contestuale proposizione dell'atto di gravame da parte dell'imputato, deve darsi atto che la Corte ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale, allorché al giudice di appello viene denunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione, egli, proprio perché giudice di merito, non può annullarlo con rinvio, attribuendosi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, un potere riconosciuto al solo giudice di legittimità, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze (Sez. 1, n. 4490 del 03/11/1992, S, Rv. 192430). Tanto perché, tranne che nei casi espressamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. - che si riferiscono a quelli previsti dagli artt. 179, 189 e 522 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Conocchia, Rv. 197624) - non può far regredire il processo al primo giudice al fine di eliminare i difetti di motivazione della prima sentenza, ma è tenuto a confermare o a riformare tale decisione (Sez. 3, n. 3974 del 22/02/1994, P.M. in proc. Fattori, Rv. 199110).
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