Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2022, n. 46514
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Testo completo
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da PR LA (CUI 06GOMD2), nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2022 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui a tre mandati di arresto europeo esecutivi emessi dall'autorità giudiziaria ceca nei confronti di LA PR, condannato con tre sentenze definitive emesse rispettivamente dalle Corti distrettuali di Brno e di Praga con riferimento ai reati di appropriazione indebita e truffa: mandati in esecuzione dei quali il prevenuto è stato tratto in arresto il 9 settembre 2022 dai carabinieri di Castelnuovo ne' Monti e poi, a seguito di convalida dell'arresto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso tale sentenza il PR ha presentato ricorso, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 10, comma 2, legge n. 69 del 2005, per essersi svolta l'udienza del 10 settembre 2022 senza aver rispettato il termine dilatorio di ventiquattr'ore per la comunicazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 17 legge n. 69 del 2005, per avere la Corte di appello emesso la sentenza gravata senza il rispetto del termine di quindici giorni decorrente dalla data di arresto dell'interessato.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 16 e 18-bis legge n. 69 del 2005, 192 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta difensiva di rifiutare la consegna per essere il PR effettivamente dimorante in Italia da almeno cinque anni, senza tenere conto di alcuni rilevanti dati documentali acquisiti e omettendo di ascoltare i testi addotti dalla difesa che avrebbero potuto riscontrare le circostanze segnalate dall'interessato in ordine alla sua prolungata permanenza nel territorio dello Stato, iniziata oltre dieci anni fa.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di