Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2018, n. 18137
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIFERRARA nei confronti di: F D nato il 28/02/1961 a T L S nato il 21/02/1958 a F F D nato il 28/08/1962 a F S M nato il 31/01/1960 a R G P nato il 04/06/1963 a FERRARA N T nato il 11/05/1947 a SANTA S M M nato il 18/01/1960 a P S E nato il 07/08/1942 a VESTONE LUCCHI GERMANO nato il 29/04/1936 a CESENA G A nato il 03/08/1946 a MONTIANO TEODORANI MAURIZIO nato il 01/03/1953 a CESENA G S nato il 17/05/1946 a BIONE avverso l'ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA di FERRARA sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG
MARIA FRANCESCA LOY A
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto. Udito il difensore L'avv. MELCHIONDA insiste sull'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione udienza e, in subordine, chiede la reiezione dell'odierno ricorso come da nota d'udienza (ed allegati) che deposita. L'avv. BEZZI insiste sull'inammissibilità del ricorso richiamando il contenuto della memoria già depositata. L'avv. MASON chiede respingersi l'odierno ricorso per le ragioni esposte nella memoria già in atti. L'avv. BRIOLA si associa alle considerazioni ed alle richieste manifestate dai difensori fin qui intervenuti. L'avv. ANELLI si associa al PG riportandosi alla memoria già depositata. t —
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Ferrara avverso l'ordinanza, in data 21 dicembre 2017, del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del riesame, di conferma dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, in data 19 giugno 2017, appellata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto e del prezzo dei delitti di cui all'art. 2632 cod. civ., nei confronti delle persone fisiche - investite di funzioni apicali - e degli enti - la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Cassa di Risparmio di Cesena e la Banca Valsabbina -, raggiunti dall'addebito di avere aumentato fittiziamente il capitale di ciascuno degli istituti creditizi mediante una sottoscrizione reciproca di azioni;
condotte, queste, ritenute dalla voce di accusa oltretutto causative del dissesto della Cassa di Risparmio di Ferrara e tali da integrare il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 L.F., in relazione al quale le persone fisiche erano già state tratte a giudizio.
2. L'atto di impugnativa deduce tre motivi, enunciati nei limiti imposti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.;
segnatamente: 2.1. - il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 6 d.lgs. n. 231/2001 e 2641 cod. civ., e il vizio di motivazione da travisamento delle risultanze processuali e da manifesta illogicità dell'argomentazione posta a corredo del provvedimento impugnato, per avere il giudice censurato dichiarato inammissibile l'appello avverso il diniego di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato nei confronti degli enti - sul rilievo che il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione dell'illecito addebitato agli enti per prescrizione dello stesso - sulla base dell'erronea interpretazione delle norme di riferimento: in particolare per non avere tenuto conto che il profitto dei reati commessi dalle persone fisiche a vantaggio degli enti si trovava presso questi, i quali non potevano essere considerati estranei alle dette condotte illecite perché realizzate nel loro interesse, con la conseguenza che la prescrizione degli illeciti amministrativi - peraltro asseverativa della sussistenza dei relativi fatti - non precludeva affatto la confisca obbligatoria del profitto, quanto meno ai sensi dell'art. 19 d.l.gs. 231/2001;
2.2. - il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 2641 cod. civ., e il vizio di motivazione, per mancanza o illogicità della stessa, per non avere il giudice censurato considerato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, di cui all'art. 2641 cod. civ. non esige il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art.321, comma 1, cod. proc. pen., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità;
in ogni caso per avere omesso di esaminare il profilo, devoluto con l'atto di appello, riguardante la confiscabilità diretta del profitto e del prezzo dei reati;
2.3. Il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 2632, cod. civ., e il vizio di motivazione, da omessa delibazione sul tema del fumus delicti, per avere il Tribunale accolto, adagiandosi acriticamente sulle argomentazioni spese sul punto dal Giudice delle indagini preliminari, una interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 2632 cod. civ., posto che con tale disposizione il legislatore ha inteso colpire tutte le operazioni con le quali si ottiene un aumento fittizio del capitale di due società, e, quindi, non solo mediante la sottoscrizione reciproca, ma anche - come nel caso di specie - mediante l'acquisto reciproco di azioni: tanto perché le nozioni civilistiche non sono suscettibili di un travaso integrale nell'ordinamento criminale, dovendosi adeguare alla ratio di tutela dei beni giuridici protetti in tale ambito.
3. Con memoria pervenuta in
lette/sentite le conclusioni del PG
MARIA FRANCESCA LOY A
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto. Udito il difensore L'avv. MELCHIONDA insiste sull'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione udienza e, in subordine, chiede la reiezione dell'odierno ricorso come da nota d'udienza (ed allegati) che deposita. L'avv. BEZZI insiste sull'inammissibilità del ricorso richiamando il contenuto della memoria già depositata. L'avv. MASON chiede respingersi l'odierno ricorso per le ragioni esposte nella memoria già in atti. L'avv. BRIOLA si associa alle considerazioni ed alle richieste manifestate dai difensori fin qui intervenuti. L'avv. ANELLI si associa al PG riportandosi alla memoria già depositata. t —
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Ferrara avverso l'ordinanza, in data 21 dicembre 2017, del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del riesame, di conferma dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, in data 19 giugno 2017, appellata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto e del prezzo dei delitti di cui all'art. 2632 cod. civ., nei confronti delle persone fisiche - investite di funzioni apicali - e degli enti - la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Cassa di Risparmio di Cesena e la Banca Valsabbina -, raggiunti dall'addebito di avere aumentato fittiziamente il capitale di ciascuno degli istituti creditizi mediante una sottoscrizione reciproca di azioni;
condotte, queste, ritenute dalla voce di accusa oltretutto causative del dissesto della Cassa di Risparmio di Ferrara e tali da integrare il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 L.F., in relazione al quale le persone fisiche erano già state tratte a giudizio.
2. L'atto di impugnativa deduce tre motivi, enunciati nei limiti imposti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.;
segnatamente: 2.1. - il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 6 d.lgs. n. 231/2001 e 2641 cod. civ., e il vizio di motivazione da travisamento delle risultanze processuali e da manifesta illogicità dell'argomentazione posta a corredo del provvedimento impugnato, per avere il giudice censurato dichiarato inammissibile l'appello avverso il diniego di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato nei confronti degli enti - sul rilievo che il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione dell'illecito addebitato agli enti per prescrizione dello stesso - sulla base dell'erronea interpretazione delle norme di riferimento: in particolare per non avere tenuto conto che il profitto dei reati commessi dalle persone fisiche a vantaggio degli enti si trovava presso questi, i quali non potevano essere considerati estranei alle dette condotte illecite perché realizzate nel loro interesse, con la conseguenza che la prescrizione degli illeciti amministrativi - peraltro asseverativa della sussistenza dei relativi fatti - non precludeva affatto la confisca obbligatoria del profitto, quanto meno ai sensi dell'art. 19 d.l.gs. 231/2001;
2.2. - il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 2641 cod. civ., e il vizio di motivazione, per mancanza o illogicità della stessa, per non avere il giudice censurato considerato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, di cui all'art. 2641 cod. civ. non esige il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art.321, comma 1, cod. proc. pen., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità;
in ogni caso per avere omesso di esaminare il profilo, devoluto con l'atto di appello, riguardante la confiscabilità diretta del profitto e del prezzo dei reati;
2.3. Il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 2632, cod. civ., e il vizio di motivazione, da omessa delibazione sul tema del fumus delicti, per avere il Tribunale accolto, adagiandosi acriticamente sulle argomentazioni spese sul punto dal Giudice delle indagini preliminari, una interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 2632 cod. civ., posto che con tale disposizione il legislatore ha inteso colpire tutte le operazioni con le quali si ottiene un aumento fittizio del capitale di due società, e, quindi, non solo mediante la sottoscrizione reciproca, ma anche - come nel caso di specie - mediante l'acquisto reciproco di azioni: tanto perché le nozioni civilistiche non sono suscettibili di un travaso integrale nell'ordinamento criminale, dovendosi adeguare alla ratio di tutela dei beni giuridici protetti in tale ambito.
3. Con memoria pervenuta in
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