Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 09894

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 09894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09894
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15519/2015R.G. proposto da: EDILOR di Roveta Renza e C. S.n.c. (C.F. 00205710098), in persona del legale rappresentante pro tempore, ORSI EMMA (C.F. RSOMME33E42G155T), ROVETA RENZA(C.F. RVTRNZ61R47F213M), ROVETA RENATA (C.F. RV TRNT65A64F213X), ROVETA ROBERTA (C.F. RVTRRT77C45I480D), rappresentate e difese dall’Avv. Prof. VICTOR UCKMAR (C.F. CKMVTR25H01D969H) e dall’Avv. CATERINA CORRADO OLIVA (C.F. CCRCRN76E50D969M) in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via Nazionale, 200 –ricorrenti – Oggetto: tributi - litisconsorzio N.15519/15 R.G. Est. F. D’A

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1252/07/14 depositata in data 11 dicembre 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’A nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che l’accoglimento del motivo di ricorso II.6.

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente EDILOR di Roveta Renza e C. S.n.c. e i singoli soci ROVETA ROBERTA, ROVETA RENATA e ORSI EMMA hanno separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2006, con cui venivano rettificati i redditi di impresa sulla base della metodologia degli studi di settore standardizzati, con riferimento al cluster dello studio di settore TG40U, relativo alle imprese che affittano fabbricati a uso commerciale, recuperandosi anche maggiore IRPEF a carico delle socie per trasparenza. Successivamente, analogo ricorso veniva proposto dall’altra socia ROVETA RENZA.

2. La CTP di Savona ha accolto i ricorsi della società e delle tre socie e la CTP di Genova ha accolto il ricorso proposto dalla socia Roveta Renza. N.15519/15 R.G. Est. F. D’A 3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 11 dicembre 2014, previa riunione della causa proposta da Roveta Renza a quella relativa alle altre contribuenti, ha accolto gli appelli dell’Ufficio. Il giudice di appello, dopo avere rigettato l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, ha ritenuto legittimo il ricorso alla metodologia standardizzata mediante studi di settore, in relazione alla quale ha accertato il rispetto del contraddittorio preventivo, all’esito del quale è stato ridotto l’originario importo accertato, adeguando l’accertamento alla realtà economica degli immobili locati (capannone e cinque box). Ha, poi, accertato il giudice di appello che l’accertamento non è stato fondato unicamente sulla base dei valori OMI e ha ritenuto congrui i valori accertati in ragione dell’ubicazione degli immobili, a fronte della quale l’ammontare dei canoni dichiarati in relazione ai box è stato ritenuto antieconomico e non rispondente al valore locativo degli immobili.

5. Propongono ricorso per cassazione le contribuenti, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria;
l’Ufficio resiste con controricorso.Con ordinanza pronunciata a ll’adunanza camerale del 14 settembre 2022, la causa è stata rimessa in pubblica udienza. Non è stata fatta istanza di discussione orale e il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
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