Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2023, n. 01598
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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21527/2020 R.G. proposto da: G S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato P A che lo rappresenta e difende - ricorrente -contro TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato E M che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4479/2019 pubblicata il 04/12/2019, R.G. n. 1814/2018;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere A P;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, visto l'art.23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma, pronunziando in sede di rinvio da Cass. n. 6606/2018, ha respinto la domanda con la quale S G aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da Trenitalia s.p.a. il 21.1.2011, a seguito di contestazione disciplinare relativa a tre episodi in cui il ricorrente, in servizio di scorta al treno in partenza da Roma Tiburtina e diretto a Fiumicino aeroporto, servizio previsto e comandato ad "agente solo", invece di attendere alle sue attività di assistenza a clientela e di controlleria, contravvenendo alla normativa vigente (art.91 ter della PG0S, art. 9 ISPAT -Istruzioni Personale accompagnamento Treni -, della DEIF n. 23 del 60151 2010 e della Circ. Divisionale 131101 2009), si era trattenuto in cabina guida, dalla quale, in mancanza dei presupposti per emettere un tale comando, aveva ordinato la partenza al macchinista in turno di condotta ed in due dei tre episodi contestatigli aveva turbato la regolarità della circolazione e provocato disservizio alla clientela e danno all'immagine alla società, avendo costretto l'azienda a sopprimere parzialmente il treno, per non avere dato ottemperanza all'ordine di farsi sostituire per non creare ulteriori disagi alla circolazione. 2. La sentenza rescindente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente aveva lamentato violazione e falsa interpretazione dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art.416 cod. proc. civ. in ordine alla presunta tardività della doglianza con cui si evidenziava la sproporzione tra infrazione e sanzione disciplinare espulsiva, ha cassato la sentenza di secondo grado in dichiarata condivisione dell'assunto del ricorrente per il quale i rilievi sulla sproporzione tra infrazione e sanzione disciplinare espulsiva sono da qualificare come mere difese, liberamente deducibili in quanto non incidenti nel senso di una diversa qualificazione ai fini della causa petendi e come tali non soggetti a limiti temporali, e in relazione alla sostanza della critica rivolta alla sentenza impugnata quanto alla omessa disamina della proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata. 3. Il giudice del rinvio, all'esito della ricognizione della disciplina collettiva in tema di sanzioni disciplinari, ha ritenuto il comportamento del lavoratore di gravità tale da ledere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto avrebbe comportato un pregiudizio per gli scopi aziendali «dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di correttezza e buona fede >> ;la condotta tenuta, valutata unitariamente e tenuto conto della delicatezza delle mansioni di capotreno rivestite dal G esprimeva, per la sua intensità, una potenzialità negativa anche su futuro adempimento degli obblighi lavorativi. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S G sulla base di quattro motivi. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per mancanza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza di legittime normative contradette dal lavoratore. Lamenta che la Corte di merito nel formulare la valutazione di proporzionalità aveva del tutto omesso di individuare il precetto giuridico violato dal lavoratore in relazione al quale andava misurata la sussistenza e proporzionalità dell'addebito;la sentenza aveva, invece, dato per scontata la violazione di normative che il lavoratore era tenuto ad osservare ma non aveva identificato il precetto violato, come indispensabile al fine della valutazione di gravità dell'illecito;in particolare era stato dato per scontata che la violazione della normativa di cui alla DEIF (disposizioni di esercizio impresa ferroviaria) emanata da Trenitalia fosse legittima e cogente, senza dare motivazione alcuna, come necessario, in merito al prospettato contrasto di tali disposizioni con quelle adottate dall'ANSF (Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie), di rango superiore alle prime. 2. Con il secondo motivo deduce violazione del criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 cod. civ. in relazione alla verifica dell'elemento soggettivo sotto il profilo della consapevolezza della legittimità della previsione violata;pur ammesso che la difformità tra le norme di origine ANSF e quelle dettate da Trenitalia dovesse essere risolta nel senso della prevalenza di quest'ultime, la esistenza di tale contrasto determinava il venir meno nella condotta del G di quella connotazione di pervicace ostilità e di ribellismo alla base del giudizio negativo della Corte.
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