Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 22377
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I G, nato il 24/04/1993;
K A nato il 22/08/1989 in Gambia;
avverso la sentenza del 13/01/2022 dalla Corte d'appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale A V che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di K e che sia dichiarato inammissibile il ricorso di I;
letta la memoria di replica del difensore di I che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 10 del 2022 la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza riqualificando ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la detenzione illecita di sostanze stupefacente ascritta a Georghe I e a Abdolulie K e riducendo conseguentemente la pena la pena.
2. Con i ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza.
2.1. Nel ricorso di I si deduce violazione degli artt. 163 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. per avere la Corte concesso la sospensione condizionale della pena nonostante che il difensore dell'imputato non l'avesse richiesta e senza spiegare l'utilità di tale concessione per l'imputato in termine di interessi giuridicamente apprezzabili. Al riguardo viene evidenziato che il ricorrente aveva scelto di non chiedere il beneficio della sospensione condizionale della pena perché il 13 gennaio 2022 aveva già scontato in regime di custodia cautelare (prima in carcere e poi agli arresti domiciliari) la pena complessiva di un anno, tre mesi e 27 giorni (di pochi giorni inferiore rispetto a quelle inflittagli con la sentenza).
2.2. Nel ricorso di Kallen si deduce vizio della motivazione nel diniego della circostanza attenuante ex
K A nato il 22/08/1989 in Gambia;
avverso la sentenza del 13/01/2022 dalla Corte d'appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale A V che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di K e che sia dichiarato inammissibile il ricorso di I;
letta la memoria di replica del difensore di I che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 10 del 2022 la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza riqualificando ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la detenzione illecita di sostanze stupefacente ascritta a Georghe I e a Abdolulie K e riducendo conseguentemente la pena la pena.
2. Con i ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza.
2.1. Nel ricorso di I si deduce violazione degli artt. 163 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. per avere la Corte concesso la sospensione condizionale della pena nonostante che il difensore dell'imputato non l'avesse richiesta e senza spiegare l'utilità di tale concessione per l'imputato in termine di interessi giuridicamente apprezzabili. Al riguardo viene evidenziato che il ricorrente aveva scelto di non chiedere il beneficio della sospensione condizionale della pena perché il 13 gennaio 2022 aveva già scontato in regime di custodia cautelare (prima in carcere e poi agli arresti domiciliari) la pena complessiva di un anno, tre mesi e 27 giorni (di pochi giorni inferiore rispetto a quelle inflittagli con la sentenza).
2.2. Nel ricorso di Kallen si deduce vizio della motivazione nel diniego della circostanza attenuante ex
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