Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/06/2022, n. 20803

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/06/2022, n. 20803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20803
Data del deposito : 28 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8218-2021 proposto da: CORTI ROBERTO, CORTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato M C;
-ricorrenti -

contro

PROVINCIA DI LECCO, in persona del Presidente pro tempore, Sez. U–RG 8218/2021 camera di consiglio24.5.2022 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE CARROZZE

3, presso lo studio dell'avvocato L V, rappresentata e difesa dall'avvocato A Z;
SAP - SEAM ALTA PIOVERNA S.R.L., in pers ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato I C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO DEMARIA e CRISTINA CLERICO;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 104/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere M F.

FATTI DI CAUSA

1. — In data 10 magg io 2017 SAP

SEAM

Alta Pioverna s.r.l. ha richiesto alla Provincia Lecco ilrilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e gestione dell’impianto idroelettrico con opere di presa nei territori comunali di Cremeno, Casina Valsassina e Moggio, mediante ripristino dell’antica centrale idroelettrica Alta Pioverna.In precedenza la Provincia aveva rilasciato la concessione di derivazione con determina dirigenziale n.277 del 24 ottobre 2016, sulla quale era intervenuto il parere favorevole di compatibilità ambientale. Il progetto del nuovo impiantoriprendeva in parte il tracciato delle opere di un vecchio impianto idroelettrico realizzato negli anni sessanta del secolo scorso, successivamente dismesso, e contemplava la realizzazione di nuov i interventi . Il 4 marzo 2019, poi, la Provincia ha rilasciato, con prescrizioni, la domandata autorizzazione unica. 2. ― Giuseppe e Roberto Corti , proprietari di immobili soggetti a Sez. U–RG 8218/2021 camera di consiglio24.5.2022 provvedimenti ablatori funzionali alla realizzazione delle opere dell’impianto idroelettrico così autorizzato, hanno impugnato il detto provvedimentoavanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Nella resistenza di SAP e della Provincia di Lecco , il detto Tribunale ha pronunciato, in data 30 settembre 2020, sentenza di rigetto dell’impugnativa proposta. 3. ― Giuseppe e Roberto Corti ricorrono per cassazione avverso detta sentenza, facendo valere tre motivi. Resistono con controricorso la società e la Provincia.Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 29, comma 1 ter, l. Reg. Lombardia n. 26/2003, alla delib. Giunta Reg. Lombardia n. 3706/2015, alla delib. Giunta Reg.Lombardia n. 3905/2015, agli artt. 2 e 21 reg. Reg. Lombardia n. 2/2006, all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, agli artt. 4, 5, 6 e 19 d.lgs. n. 152/2006, agli artt. 53, 54 e 65 d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 29 d.lgs. n. 104/2010.I ricorrenti richiamano la delibera di giunta n. 3905 del 2015 che aveva stabilito che l’istanza per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili presentate alle autorità competenti in data antecedente all’entrata in vigore del PEAR (Pianoenergetico ambientale regionale) avvenuta il 2 luglio 2015 fossero considerate istruit e sulla base delle disposizioni vigenti prima della suddetta data, per ciò che attiene all’individuazione delle opere definite «non idonee» dallo stesso PEAR. Gli istant i evidenziano che la delibera in questione concerne le istanze che erano state già presentate alla data sopra indicata per la costruzione e l’esercizio degli impianti, e non l’istanza per ottenere la semplice concessione d’acqua ai sensi dell’art. 7 r.d. n . 1775/1933. Viene rimarcato che gli interessi pubblici tutelati nel procedimento autorizzatorio riferito al prelievo d’acqua e quello riferito alla costruzione degli impianti sono diversi, onde non sarebbe possibile Sez. U–RG 8218/2021 camera di consiglio24.5.2022 equiparare le relative istanze ai fini della deroga al divieto di localizzare l’impianto stabilito nel PEAR. Analoghe considerazioni sono svolte con riferimento al sub - procedimento di valutazione di impatto ambientale che si innesta all’interno del procedimento per la concessione dell’acqua;
si sottolinea c ome l’esito positivo della valutazione di impatto ambientale non possa «impedire di respingere l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto in ragione del nuovo divieto di localizzazione stabilito nel PEAR».
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