Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/03/2020, n. 09144

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/03/2020, n. 09144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09144
Data del deposito : 6 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: S BRA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 09/05/1996 avverso la sentenza del 24/09/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETERE1dala avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere S C;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a B S la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e 15.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. - Il ricorso è inammissibile Invero, l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale . si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato. Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata (cfr. ex multis Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018). 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 4.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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