Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 03466

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 03466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03466
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21523/2016 R.G. proposto da: L A, elettivamente domiciliata in ROMA V.

MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato G M D (DNEGNN75T18F979W) rappresentato e difeso dall'avvocato P A S (SNNPRN76C25F979W);
-ricorrente -

contro

S E, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CALCUTTA

25 PAL.D SC.B, presso lo studio dell’avvocato M B (BRNMRZ50D04H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato G M (MSCGPP74D14F979B);
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott.

LUIGI LOMBARDO

Presidente

POSSESSO

Dott. M M Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO

Consigliere Ud.12/01/2023 P.U. Dott.

LUCA VARRONE

Rel. Consigliere Dott. D

PETTI

Consigliere Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché CHESSA LORENZO, CHESSA PETRONILLA, CHESSA SEBASTIANO, CHESSA ANTONIO, CHESSA GIUSEPPA, RUIU MARIA, FLORIS MARIA, RUIU GIUSEPPINA, RUIU FRANCESCO, RUIU GIUSEPPE, RUIU PETRONILLA, RUIU SEBASTIANA, RUIU SEBASTIANO, RUIU GIUSEPPA, RIUI ANDREANA, RUIU ANTIOCO E RUIU MARIA ANNA;

- intimati -

Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 258/2016 depositata il 23/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE. Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
uditi gli avvocatiCARLO DE PORCELLINIS in sostituzione de ll’avv. PIETRO SANNA per laricorrente e l’avvocato IVANA ABENEVOLI in sostituzione dell’avv.to G M per la parte controricorrentee ricorrente incidentale;

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Nuoro, c on sentenza n. 897/2011 , rigettava (per il rilevato difetto del requisito temporale) la domanda proposta da S Ercole nei confronti di Ruiu G, R G A e L A al fine di ottenere il riconoscimento e la declaratoria dell’intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, ai sensi dell’art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in Loculi (regione Istiai Leporeddu), distinto in catasto terreni al foglio 16, mappale 58, della superficie di are 93, centiare 34. Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti per il rilascio del medesimo terreno, con compensazione integrale delle spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello avanzato dal S Ercole e nella costituzione della sola L A (in proprio e nella qualità di eredi di Ruiu G e R G A, nelle more deceduti), la Corte di appello di Cagliari-sez. dist. di Sassari, dopo aver fatto espletare perizia grafologica per la verifica dell’autenticità della scrittura privata di compravendita della quale l’appellante aveva dichiarato tempestivamente di volersi avvalere, con sentenza n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016), accoglieva il gravame e dichiarava, pertanto, l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del summenzionato terreno, condannando l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado. A fondamento dell’adottata decisione, la suddetta Corte territoriale, ravvisata l’ammissibilità della produzione del contratto di compravendita datato 16 settembre 2003 (intervenuto tra lo stesso S Ercole e Ruiu G) e rimasta accertata l’autenticità della sottoscrizione in esso apposta dal Ruiu G, quale venditore, una volta cumulato il possesso dell’acquirente con quello dell’alienante, riteneva provato il requisito del possesso ultraventennale, pacifico ed indisturbato, peraltro nemmeno contestato in fatto dalle controparti (che si erano limitate solo ad eccepire la nullità del richiamato atto di compravendita) e supportato probatoriamente anche in base al contenuto dell’atto di donazione del 4 agosto 2005 (utilizzato come scrittura di comparazione non disconosciuta), mediante il quale il Ruiu Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 G aveva donato al fratello R G A e alla L A tutti i suoi immobili, tra i quali si ricomprendeva anche quello oggetto di causa, risultando dichiarato nell’atto stesso che quanto donato era stato posseduto dal donante “uti dominus”, in modo continuo ed ininterrotto da oltre un ventennio, con la conseguente configurazione, in favore del S, di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la “traditio” del terreno, con la derivante accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c.

3. A L (in proprio ed anche nella qualità di erede di Ruiu G e R G A), ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi .

4. Ercole S ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi.

5. In prossimità dell’udienza del 13 aprile 2021 le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle proprie richieste.

6. La ricorrente ha eccepito anche una violazione del litisconsorzio necessario della sentenza di appello per l’intervenuta causa di interruzione dovuta al decesso di R Mavvenuto in data successiva alla notifica dell’appello ma antecedente allo scadere del termine per la costituzione in giudizio come da certificato di morte allegato alla memoria.

7. All’esito della suddetta udienza la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di R M, F M, Ruiu G e R S rinviando la causa a nuovo ruolo. Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 8.All’esito dell'udienza del 14 gennaio 2022 q uesta Corte con ordinanza n.8175 del 2022 su richiesta d ella ricorrente ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confrontidegli eredi di C M G quale coerede di L C unico erede di R M 9. In prossimità della odierna udienza Ercole S ha depositato nuova memoria insistendo nelle sue richieste. 10. Il Procuratore Generale ha concluso per l’infondatezza del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –violazione degli artt. 216, 184 e 153 c.c.. La censura è rivolta al la statuizione con la quale la Corte di appello ha ammesso la verificazione della scrittura privata di compravendita del 16
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