Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2018, n. 50923
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZIERI CARLO nato a ROMA il 06/08/1941 avverso l'ordinanza del 20/03/2018 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere R M;lette/sentite le conclusioni del PG MASSIMO GALLI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato C M del foro di ROMA che conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. -A _ RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, sezione Riesame, decidendo in sede di rinvio da questa Corte nei confronti, tra gli altri, di M C, con ordinanza emessa in data 20 marzo 2018 ha applicato la misura degli arresti domiciliari in riferimento ai capi di imputazione compiutamente descritti nel relativo dispositivo. La decisione rescindente è stata emessa in data 3 novembre 2017 dalla V Sezione Penale di questa Corte (n. 640 del 2018). 1.1 Va premesso che la procedura incidentale cautelare nasce con una decisione di rigetto del GIP risalente al 19 maggio 2016, nei confronti di 22 soggetti . Pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, per bancarotta fraudolenta ( con dichiarazioni di fallimento avvenute tra il 2010 e il 2015) e reati fiscali, si ritenevano carenti le esigenze cautelari. Vi era stata una precedente indagine negli anni 2010- 2011 con emissione di titolo cautelare nei confronti, tra gli altri, del M, per associazione per delinquere semplice. La decisione reiettiva emessa dal GIP è stata impugnata con appello dal Pubblico Ministero ed in data 28 marzo 2017 il Tribunale di Roma accoglieva l'impugnazione, con decisione parzialmente annullata da parte di questa Corte di Cassazione. 1.2 Nella presente vicenda vi è, pacificamente, giudicato interno sui gravi indizi di colpevolezza per il concorso nei più fatti di bancarotta (e reati correlati) con l'aggravante Ai della transnazionalità, essendo stati respinti i ricorsi sul tema nella decisione rescindente, ove si precisa che le condotte criminose si arrestano all'anno 2009. Va altresì precisato che la decisione rescindente così esaminava i profili di critica, già in quella sede prospettati, relativi - in via generale - alle ravvisate esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari : [..] 4. Non appare fondato, invece, il ricorso di M con riguardo alle ritenute esigenze cautelari. Per lui sono state descritte, infatti, condotte - successive alla commissione dei fatti per cui è processo, poste in essere fino ad epoca prossima all'emissione della misura - che danno ragione del divisamento espresso, essendo effettivamente indicative di una pericolosità concreta, oltre che attuale. E' stato evidenziato, infatti, che M - oltre a essersi attivato, in tempi recenti, insieme a Pambianchi, nella individuazione di un prestanome da interporre nelle società Scarabeo srl, White Blocks srl e I.C.E. Immobiliare srl (attività che, per quanto detto in relazione a PaMbianchi, può non essere indicativa, di per sé sola, di una pericolosità attuale, per la non accertata illiceità delle incombenze affidate al prestanome) - ha inoltre continuato a prestare la sua opera per creare società intestate a prestanomi (la
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