Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2021, n. 13281
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Testo completo
sibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 02/07/2020 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino del precedente 16/05/2018, ha affermato la penale responsabilità di D S M in ordine alla sola contravvenzione di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, esclusa l'aggravante ambientale di cui all'art. 452-novies cod. pen., mandandolo assolto, per l'insussistenza del fatto, dai delitti di inquinamento ambientale colposo e di omessa bonifica e, per l'effetto, ha rideterminato la pena.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del M, avv.to G U, articolando due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 677 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova. Deduce, per un verso, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la norma incriminatrice di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen., in quanto non sussisteva un concreto pericolo per la pubblica incolumità, che non sarebbe mai potuto scaturire da una situazione ex se non in grado di diffondersi, sostenendo, conseguentemente, che, nella vicenda concreta, sarebbe stato configurabile, al più, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma 1, cod. pen. Osserva, per altro verso, che il percorso motivazionale seguito dal giudice gravato sarebbe inficiato da travisamento della prova, essendosi tratta la conclusione, posta a base della decisione di condanna, che la costruzione crollata fosse accessibile ad estranei da circostanze, quali l'inefficienza della recinzione e la presenza in loco di rifiuti di terzi, asseritarnente contrastanti con le risultanze probatorie, essendosi accertato dal personale di P.G. operante soltanto che detta costruzione era non custodita e che sul posto vi erano altri rifiuti.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per omesso pronunciamento su doglianza fatta valere con l'atto di appello. Assume, in particolare, che il giudice del merito non avrebbe fatto applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma indicata, asseritamente valevole per tutti i reati ambientali, omettendo, peraltro, di esplicitare le ragioni di tale decisione, nonostante la specifica deduzione della questione con l'atto di appello.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di D S M risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Destituite di fondamento appaiono, innanzitutto, le doglianze fatte valere con il primo motivo, mediante il quale il ricorrente lamenta, per un verso, l'erronea applicazione dell'art. 677, commi 2 e 3, cod. pen. per essere configurabile l'illecito amministrativo di cui al comma 1 della medesima disposizione in ragione dell'insussistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità e, per altro verso, il travisamento della prova in punto di ritenuta accessibilità ad estranei dell'area su
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 02/07/2020 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino del precedente 16/05/2018, ha affermato la penale responsabilità di D S M in ordine alla sola contravvenzione di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, esclusa l'aggravante ambientale di cui all'art. 452-novies cod. pen., mandandolo assolto, per l'insussistenza del fatto, dai delitti di inquinamento ambientale colposo e di omessa bonifica e, per l'effetto, ha rideterminato la pena.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del M, avv.to G U, articolando due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 677 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova. Deduce, per un verso, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la norma incriminatrice di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen., in quanto non sussisteva un concreto pericolo per la pubblica incolumità, che non sarebbe mai potuto scaturire da una situazione ex se non in grado di diffondersi, sostenendo, conseguentemente, che, nella vicenda concreta, sarebbe stato configurabile, al più, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma 1, cod. pen. Osserva, per altro verso, che il percorso motivazionale seguito dal giudice gravato sarebbe inficiato da travisamento della prova, essendosi tratta la conclusione, posta a base della decisione di condanna, che la costruzione crollata fosse accessibile ad estranei da circostanze, quali l'inefficienza della recinzione e la presenza in loco di rifiuti di terzi, asseritarnente contrastanti con le risultanze probatorie, essendosi accertato dal personale di P.G. operante soltanto che detta costruzione era non custodita e che sul posto vi erano altri rifiuti.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione per omesso pronunciamento su doglianza fatta valere con l'atto di appello. Assume, in particolare, che il giudice del merito non avrebbe fatto applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma indicata, asseritamente valevole per tutti i reati ambientali, omettendo, peraltro, di esplicitare le ragioni di tale decisione, nonostante la specifica deduzione della questione con l'atto di appello.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di D S M risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Destituite di fondamento appaiono, innanzitutto, le doglianze fatte valere con il primo motivo, mediante il quale il ricorrente lamenta, per un verso, l'erronea applicazione dell'art. 677, commi 2 e 3, cod. pen. per essere configurabile l'illecito amministrativo di cui al comma 1 della medesima disposizione in ragione dell'insussistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità e, per altro verso, il travisamento della prova in punto di ritenuta accessibilità ad estranei dell'area su
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