Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/05/2019, n. 12972

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/05/2019, n. 12972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12972
Data del deposito : 15 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1391-2012 proposto da: REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA BARBERINI

36, presso lo studio dell'avvocato G S, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

P M;

- intimato -

2019 avverso la sentenza n. 167/2011 della COMM.TRIB.REG. 2487 di BARI, depositata il 24/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2019 dal Consigliere Dott. R MI.

RITENUTO CHE

-l'Ente Regione Puglia, ricorre avverso la sentenza n.167/09/2011 della CTR di BARI,

contro

P M relativa alla cartella di pagamento notificata da Equitalia, della tassa automobilistica di Euro 614,87 oltre accessori (tributo iscritto a ruolo il 15.9.2008), per l'annualità 2002, relativamente al veicolo tg. FG203606;

CONSIDERATO CHE

-alla luce della documentazione prodotta, si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art 4 del d.l. 119 /2018 convertito in legge 136/2018, c.d. decreto fiscale). Detta norma, al comma 1, prevede che « i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015». -la cartella in esame rientra nello stralcio, posto che è stata notificata in data 19.1.2009 e il valore del procedimetcomplessivamente dichiarato è di euro 614,87, né sul punto1°A~leve contestazioni. Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
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