Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/2019, n. 34123

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/2019, n. 34123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34123
Data del deposito : 19 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 9318-2017 proposto da: C D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OSLAVIA

7, presso lo studio dell'avvocato SARA D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

LA7 S.P.A. (già La7 s.r.1.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati R P e M S, che la rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4199/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/10/2016 r.g.n. 5018/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C , che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo motivo;
udito l'Avvocato SARA D'ONOFRIO;
udito l'Avvocato A P per delega verbale Avvocato R P.

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 4199/2016 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di D C intesa alla declaratoria di illegittimità di dodici contratti di somministrazione e del contratto a termine da ultimo stipulato per lo svolgimento dell'attività di mixer audio per i programmi televisivi OMNIBUS e Coffee Break ed al conseguente accertamento della esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la emittente televisiva La 7 s.r.l. cessionaria del ramo di azienda da Telecom Italia Media s.p.a. al quale era stato addetto il lavoratore.

1.1. La statuizione di conferma della legittimità del contratto a termine, unica questione controversa in secondo grado, è stata fondata sulla considerazione che venuto meno in tema di legittima apposizione del termine il criterio che interpretava il requisito della specificità dello spettacolo o del programma radiofonico o televisivo come implicante un vincolo di necessità diretta dell'apporto del lavoratore allo spettacolo o al programma - criterio frutto dell'elaborazione giurisprudenziale maturata nel vigore dell'abrogata disciplina dettata dal' art. 1, comma 2 , lett. e), legge n. 230 del 1962 come modificato dalla legge n. 266 del 1977 -, il requisito di specificità della causale si sostanziava, nel vigore della disciplina dettata dal d. Igs n. 368 del 2001, nella necessità che le ragioni dell'assunzione in relazione a programmi televisivi fossero indicate con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se gli stessi rientrassero nella tipologia dei motivi cui è legata la legittimità della causale e la loro effettività;
in particolare, la clausola doveva ritenersi specifica ove atta ad evidenziare la connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze (anch'esse temporanee) organizzative e produttive alla base dell'assunzione a termine. Nel caso di specie la causale indicata in contratto presentava tale requisito posto che essa indicava nelle sue linee essenziali la ragione produttiva che aveva indotto l'azienda a ricorrere a tempo determinato ad un lavoratore con una peculiare professionalità, ossia far fronte transitoriamente all'esigenza - limitata nel tempo - di produrre due specifici programmi di carattere temporaneo;
in assenza di censure intese a contestare la prova della effettività della causale, avendo la società dimostrato la esistenza delle esigenze indicate rappresentate dalla produzione di programmi notoriamente di durate temporanea nell'arco del palinsesto annuale della emittente, la sentenza di primo grado andava, pertanto, confermata.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D C sulla base di tre motivi;
la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. .

2.1. La causa viene trattata in pubblica udienza in esito a rinvio a nuovo ruolo dall'adunanza camerale fissata per il giorno 31 gennaio 2019 in relazione alla quale il PG aveva depositato requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso e la società depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo parte ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1 d. Igs n. 368 del 2001, alla Direttiva 1999/70/CE, agli artt. 1362 e 1366 cod. civ. e all'art. 12 Preleggi, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto conforme ai principi in tema di specificità delle esigenze alla base dell'assunzione a termine, quali risultanti dalla elaborazione della giurisprudenza di legittimità e comunitaria, le indicazioni contenute nel contratto in controversia che si traducevano - sostiene- nella mera individuazione dei programmi ai quali sarebbe stato addetto esso C.
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