Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2020, n. 05295
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vivai Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e San Pietro in Vincio S.c. avverso l'ordinanza del 03/07/2019 del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito per la ricorrente l'avv. S P, che ha chiesto accogliersi le conclusioni del ricorso. DEPOSITATA IN CNCEL1F TO
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03 luglio 2019, il Tribunale di Pistoia ha respinto l'appello proposto dall'odierna ricorrente Vivai Banca che, quale terzo interessato, aveva impugnato l'ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta di restituzione della somma di C. 114.006,65 depositata su un conto corrente aperto presso l'azienda di credito e cointestato a G G, colpito da decreto di sequestro preventivo emesso in funzione della confisca per equivalente del profitto del reato di cui agli artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 che il medesimo avrebbe commesso quale amministratore di una società.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Vivai Banca, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1851 cod. civ., avendo l'ordinanza illegittimamente affermato che la somma sequestrata dovesse ritenersi costituita in pegno regolare piuttosto che irregolare, conseguenza che discende ex lege dalla circostanza che, dal gennaio 2015, oggetto del pegno era un deposito di danaro.
2.1. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1834, 1846, 1851 e 1852 cod. civ. i quali prevedono che nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà e che il pegno concesso a garanzia di un'anticipazione di credito in conto corrente è di per sé irregolare.
3. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si lamenta l'omessa motivazione in relazione a specifiche doglianze rassegnate con il gravame, ed in particolare:
3.1. rispetto al fatto che la garanzia pignoratizia originariamente data con riguardo a strumenti finanziari dematerializzati, a seguito della scadenza degli stessi, si era trasferita sulle somme incassate, dando così luogo ad un pegno irregolare;
3.2. rispetto alla non considerata previsione dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, che fondava la rotatività del pegno come sopra indicato;
3.3. rispetto all'applicabilità al caso di specie delle norme del codice civile più sopra richiamate, da cui si ricavava appunto la natura irregolare del pegno, non potendo ritenersi che alla scadenza dei titoli la garanzia si fosse trasferita su banconote da conservarsi fisicamente in cassaforte.
4. Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. cív. in materia di interpretazione del contratto e violazione dell'art. 1374 cod. civ. in tema di integrazione negoziale.
4.1. Sotto il primo profilo, si lamenta che, trascurando la già richiamata previsione di cui all'art. 4 delle condizioni generali di contratto, l'ordinanza l'aveva erroneamente interpretato nel senso della sussistenza di un obbligo di reimpiego del denaro incassato dal rimborso dei
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito per la ricorrente l'avv. S P, che ha chiesto accogliersi le conclusioni del ricorso. DEPOSITATA IN CNCEL1F TO
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03 luglio 2019, il Tribunale di Pistoia ha respinto l'appello proposto dall'odierna ricorrente Vivai Banca che, quale terzo interessato, aveva impugnato l'ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta di restituzione della somma di C. 114.006,65 depositata su un conto corrente aperto presso l'azienda di credito e cointestato a G G, colpito da decreto di sequestro preventivo emesso in funzione della confisca per equivalente del profitto del reato di cui agli artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 che il medesimo avrebbe commesso quale amministratore di una società.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Vivai Banca, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1851 cod. civ., avendo l'ordinanza illegittimamente affermato che la somma sequestrata dovesse ritenersi costituita in pegno regolare piuttosto che irregolare, conseguenza che discende ex lege dalla circostanza che, dal gennaio 2015, oggetto del pegno era un deposito di danaro.
2.1. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1834, 1846, 1851 e 1852 cod. civ. i quali prevedono che nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà e che il pegno concesso a garanzia di un'anticipazione di credito in conto corrente è di per sé irregolare.
3. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si lamenta l'omessa motivazione in relazione a specifiche doglianze rassegnate con il gravame, ed in particolare:
3.1. rispetto al fatto che la garanzia pignoratizia originariamente data con riguardo a strumenti finanziari dematerializzati, a seguito della scadenza degli stessi, si era trasferita sulle somme incassate, dando così luogo ad un pegno irregolare;
3.2. rispetto alla non considerata previsione dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, che fondava la rotatività del pegno come sopra indicato;
3.3. rispetto all'applicabilità al caso di specie delle norme del codice civile più sopra richiamate, da cui si ricavava appunto la natura irregolare del pegno, non potendo ritenersi che alla scadenza dei titoli la garanzia si fosse trasferita su banconote da conservarsi fisicamente in cassaforte.
4. Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. cív. in materia di interpretazione del contratto e violazione dell'art. 1374 cod. civ. in tema di integrazione negoziale.
4.1. Sotto il primo profilo, si lamenta che, trascurando la già richiamata previsione di cui all'art. 4 delle condizioni generali di contratto, l'ordinanza l'aveva erroneamente interpretato nel senso della sussistenza di un obbligo di reimpiego del denaro incassato dal rimborso dei
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