Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/06/2018, n. 14056

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/06/2018, n. 14056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14056
Data del deposito : 1 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 515/2017 R.G. proposto da Comune di Faggiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gianfranco D'Onofrio, sito in Roma, piazza Antonio Mancini 4;

- ricorrente -

contro

A B

- intimato -

avverso la sentenza n. 212/2016 della Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - depositata in data 28 giugno 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 aprile 2018 dal Consigliere I F. Rilevato che: la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l'appello proposto dal Comune di Faggiano, confermando la decisione già resa dal giudice di primo grado in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali - liquidati in 150.388,30 euro - e non patrimoniali - liquidati in 25.064,72 euro - riconosciuti in favore di B A per ritardo nell'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione locale (dal gennaio 1990 al giugno 2004);
contro tale decisione il Comune propone ricorso affidato a due motivi;
l'intimato, pur destinatario di rituale notifica presso il procuratore costituito, avv. P Q, nel domicilio eletto presso l'avv. B L G, non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ritenuto che:

con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia identificato il danno ingiusto riconosciuto in favore del lavoratore nella perdita delle retribuzioni e della contribuzione subita durante il periodo di mancato impiego, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno va accertato caso per caso e non può consistere nel diritto alla corresponsione delle retribuzioni, in quanto tale diritto presuppone necessariamente l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa;
anche nel riconoscimento del danno non patrimoniale la Corte avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di onere probatorio, fondando la decisione su circostanze assolutamente carenti di substrato probatorio ed in assenza di certificazioni sanitarie;
con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 1227 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato l'incidenza del comportamento del danneggiato - che avrebbe potuto attivarsi con maggiore diligenza nella difesa processuale, dopo aver ottenuto dal giudice amministrativo la sospensiva del provvedimento impugnato, per giungere più celermente alla definizione del giudizio - sulla misura del risarcimento, riducendo di conseguenza la posta liquidata;
il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato, con conseguente assorbimento del secondo, nei limiti di cui in motivazione;
infatti, è stato affermato che «in tema di risarcimento da tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., l'allegazione del danno ingiusto da parte del lavoratore, in relazione al quale può assumere rilievo anche l'eventuale messa in mora, non può consistere nella mera richiesta di accertamento dell'ammontare delle retribuzioni e dei versamenti contributivi relativi al periodo di mancato impiego in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale, ma deve riguardare tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva, quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative» (Cass. 05/06/2017, n. 13940;
in senso conforme, Cass. 14/12/2017, n. 26282);
pertanto, sul punto, la sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, avendo parametrato il danno patrimoniale alle retribuzioni non percepite nel periodo di mancata assunzione;
quanto, invece, al danno non patrimoniale, la Corte territoriale ha confermato la statuizione del giudice di primo grado in virtù delle risultanze della prova testimoniale espletata in ordine al patema d'animo derivante dalla frustrante, perdurante ed ingiusta condizione di disoccupazione dovuta all'illegittima mancata assunzione, in difetto di impugnazione sulla quantificazione del danno;rispetto a tale decisum non è ravvisabile la dedotta violazione di legge, risolvendosi ogni ulteriore censura in un'inammissibile valutazione di merito sull'esito della prova;
risulta, quindi, assorbito il secondo motivo di ricorso, quanto alla determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale, da valutare secondo il principio di diritto sopra enunciato, mentre il dedotto profilo del comportamento dell'interessato non assume rilievo sul piano del danno non patrimoniale, la cui quantificazione non ha formato oggetto di specifica impugnazione in appello;
pertanto, condivisa la proposta del relatore, va accolto il primo motivo in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale, assorbito il secondo per quanto di ragione, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
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