Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/08/2019, n. 21771

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/08/2019, n. 21771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21771
Data del deposito : 28 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3716-2018 proposto da: RDDITI ANGIOLO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato F A;

- ricorrente -

contro

M A B;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1317/2016 della CORTE D'APPELLO2019 di L'AQUILA, depositata il 07/12/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2019 dal Consigliere Dott. D S;Rilevato che: A B M convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Pescara, Sez. Dist. di San Valentino in Abruzzo Citeriore, A R, per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di un'autovettura (stipulato verbalmente nel marzo 2002, al prezzo di 9.123,00 euro) a seguito di divergenze insorte fra le parti in ordine al pagamento del riscatto alla società di leasing;
in subordine, chiese la restituzione della somma pagata, ai sensi dell'art.2033 c.c.;
il convenuto eccepì l'incompetenza territoriale del giudice adito, contestò -nel merito- la domanda avversaria e richiese, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni;
il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza, ritenne che, in difetto di chiarezza sul contenuto degli accordi intercorsi fra le parti, la dazione della somma di 9.123,00 euro -confermata all'esito dell'istruttoria- non fosse giustificata e accolse la domanda di ripetizione della somma ex art. 2033 c.c.;
provvedendo sul gravame del R, la Corte di Appello di L'Aquila ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza reiterata dall'appellante, ha affermato il difetto di specificità di uno dei motivi di appello, ha rigettato le eccezioni di nullità della sentenza e, nel merito, ha ritenuto provato che la dazione della somma da parte del M era avvenuta in vista della compravendita della vettura che non era stata poi conclusa e. per altro verso, che la domanda di risarcimento danni avanzata dal R non era risultata provata;
ha pertanto rigettato il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado;
ha proposto ricorso per cassazione A R, affidandosi a quattro motivi;
l'intimato non ha svolto attività difensiva.
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