Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2003, n. 8216

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Massime1

L'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92 (il quale stabilisce che le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977 n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica) opera un rinvio formale (e non recettizio) non ad uno specifico e determinato atto amministrativo ma alla fonte di produzione dell'atto amministrativo medesimo, il quale non entra a far parte del precetto della norma di rinvio; pertanto, come rilevato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 536 del 1990, il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT vincola il giudice nel senso che egli non può riferirsi ad altre fonti esterne per attingere il criterio d'identificazione delle imprese beneficiarie della fiscalizzazione sociale, ma non gli preclude il controllo sulla legittimità dell'atto amministrativo (costituito dalla classificazione ISTAT) ai fini della sua eventuale disapplicazione, ne', in particolare, preclude allo stesso giudice (cui spetta altresì l'interpretazione dell'atto alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.) di assegnare rilievo alla natura (in ipotesi) ontologicamente manifatturiera od estrattiva di una determinata attività e di considerare tale natura prevalente sulla diversa classificazione datane dall'ISTAT. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva escluso dal novero delle imprese manifatturiere ed estrattive un consorzio agrario senza tener conto della natura ontologicamente manifatturiera dell'attività delle officine meccaniche del Consorzio e dell'attività di approvvigionamento e distribuzione dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura e omettendo di considerare nel giudizio di prevalenza fra attività plurime e diverse il rilievo prioritario rivestito dal criterio della produttività rispetto a quello del rapporto tra costi e ricavi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2003, n. 8216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8216
Data del deposito : 23 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D'

ANGELO

Bruno - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA SOCIETÀ COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZALE CLODIO

32, presso lo studio i dell'avvocato L C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO ZAMBRANO, M A ROSSI, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, F F, A C, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 423/99 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 26/08/99 R.G.N. 1308/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. M D L;

udito l'Avvocato ZAMBRANO;

udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Alessandria confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 22/29 settembre 1999, che aveva rigettato la domanda proposta dal Consorzio agrario provinciale (CAP) di Alessandria soc. coop. a r.l. contro l'INPS per ottenere declaratoria che la propria attività principale consiste nella produzione di beni e, quindi, dev'essere inquadrato fra le imprese manifatturiere - ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali - essendo stato già dichiarato, con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 9399 del 1991), il proprio inquadramento fra le imprese industriali.
Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- la classificazione dell'ISTAT è vincolante al fine dell'inquadramento fra le imprese manifatturiere beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali;

- essendo pacifico che il Consorzio svolge una pluralità di attività, di cui solo una parte qualificabile come manifatturiera in base alla classificazione ISTAT, spetta al Consorzio stesso provare l'attività prevalente per ottenere il beneficio preteso;

- oltre alle attività manifatturiere indicate nel ricorso introduttivo del giudizio (ed elencate in sentenza), infatti, il Consorzio svolge, altresì, "una intensa attività commerciale di vendita di beni prodotti da terzi";

- "la valutazione dell'attività prevalente deve essere fatta in riferimento ai fattori relativi al personale addetto, alle risorse impiegate ed alla produttività";

- quanto alle "risorse impiegate", non può dirsi che sia stato dimostrato il carattere prevalente delle attività manifatturiere rispetto alle altre, avendo il Consorzio prodotto in appello "prospetti analitici con l'indicazione di ciascun cespite localizzato ai sensi di legge e con l'indicazione dei valori di bilancio", senza tuttavia "indicare l'entità complessiva degli immobilizzi e degli investimenti, nonché la quota di essi relativa alle attività manifatturiere";

- peraltro il Consorzio non ha provato neanche che il settore delle attività manifatturiere fosse maggiormente produttivo, essendosi limitato a quantificare il fatturato complessivo dello stesso settore;

- quanto, poi, alla distribuzione del personale, il prospetto, prodotto in appello dal Consorzio, considera prevalente quello addetto ad attività manifatturiere, in quanto vi include il personale delle officine meccaniche, sebbene queste svolgessero attività manifatturiera in favore di terzi ed attività - accessoria rispetto a quella commercia - di assistenza tecnica agli acquirenti di auto dal Consorzio, tra le quali risulta, bensì ripartito il personale addetto, ma ciò non è sufficiente per affermare il carattere autonomo dalla concessionaria e la prevalenza dell'attività manifatturiera;

- peraltro non risulta giustificata l'inclusione di personale amministrativo fra gli addetti ad attività manifatturiere;

- mentre altri testi hanno riferito "dati diversi da quelli risultanti dai calcoli del Consorzio", il teste Governa ha, bensì, riferito che "circa due terzi erano addetti all'attività manifatturiera e circa un terzo era addetto all'attività di commercializzazione, ma non chiarisce, tuttavia, "quale fosse il rapporto fra gli addetti alle manifatture e gli addetti ai servizi e, pertanto, il dato complessivo di "due terzi" si rivela inidoneo a dimostrare la prevalenza dei primi tra i dipendenti del Consorzio";

- pertanto "deve concludersi che non sia stata fornita la prova della prevalenza, all'interno del Consorzio, delle attività manifatturiere".
Avverso la sentenza d'appello, il Consorzio soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L'Istituto intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 5 legge 31 marzo 1979, n. 92), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il
Consorzio agrario provinciale (CAP) di Alessandria soc. coop. a r.l. censura la sentenza impugnata per avergli negato l'inquadramento fra le imprese manifatturiere - pur riconoscendo, correttamente, che, a tal dine, deve tenersi conto della classificazione ISTAT - sebbene inducessero ad opposta conclusione le considerazioni seguenti:
- pur riconoscendo che dieci delle proprie lavorazioni, elencate analiticamente, sono classificate dall'ISTAT manifatturiere, il Tribunale fa riferimento ad una "intensa attività commerciale di vendita di beni prodotti da terzi" - senza precisazioni ulteriori - e ne afferma la prevalenza sulla base di criteri - indicati (dall'invocata Cass. n. 5974/93) per stabilire la prevalenza della attività industriale - mentre non considera il giudicato inter partes (Cass. n. 9399/91) che, sulla medesima questione, perviene ad opposta conclusione;

- l'attività delle officine meccaniche è ontologicamente manifatturiera - e, come tale, è classificata dall'ISTAT - "a prescindere dalla circostanza esterna che chi la esegue sia il proprietario attuale o l'imprenditore commerciale che gliela ha in precedenza venduta quale intermediario del produttore o il produttore stesso;

- è sufficiente che solo alcune delle attività esercitate o quella primaria - che qualifica l'intero complesso - sia classificata dall'ISTAT come manifatturiera per ottenere l'inquadramento corrispondente preteso;

- ha natura manifatturiera - per ammissione dell'INPS (circolare Dir.
gen. N. 359 G.S. n. 433 DSEAD del 21 maggio 1977), siccome dedotto fin dal ricorso al Pretore - l'attività di approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura;

- mentre le proprie attività manifatturiere sono elencate analiticamente in sentenza, della "intensa attività commerciale nulla è dato sapere, in che cosa concretamente si realizzi, ne' quanto rilevi e perché ai fini della prevalenza e, comunque, quanto incida tale "intensa attività commerciale" nel complesso delle attività - certamente ed oggettivamente di industria manifatturiera - svolte dal CAP di Alessandria";

- risulta ignorato il giudicato inter partes che - a sostegno della classificazione industriale dello stesso CAP di Alessandria - ha, fra l'altro, osservato che "le finalità statutarie dei Consorzi agrari (...) costituiscono elemento sufficiente per presumere l'esistenza, tra le varie attività esplicate in funzione di dette comuni finalità, di un vincolo di interdipendenza tale da giustificarne un unico inquadramento".
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c., vizio di extra e ultra petizione), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avergli negato l'inquadramento fra le imprese manifatturiere, omettendo di considerare che - con giudicato inter partes (Cass. n. 9399/91, cit.), invocato sia con il ricorso al Pretore che con ricorso al tribunale e, comunque, incontrovertibilmente prodotto - era stata accertata la prevalenza della propria attività industriale sulla concorrente attività commerciale - in considerazione delle "finalità istituzionali" e delle concrete attività del Consorzio - con la conseguenza che l'unica questione da affrontare atteneva alla propria classificazione come impresa manifatturiera, non potendo essere, invece, riesaminate - senza violare il principio della domanda e le preclusioni del giudicato - le questioni concernenti, appunto, l'inquadramento nel settore industriale, ne' i criteri per il proprio inquadramento.
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c., 414, 416 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avergli negato l'inquadramento fra le imprese manifatturiere, ritenendo non assolto l'onere probatorio a proprio carico - circa la prevalenza delle attività manifatturiere - sebbene inducessero ad opposta conclusione le considerazioni seguenti:
- l'INPS, quanto all'attività dell'attuale ricorrente, ha contestato soltanto il computo dei dipendenti ed ha rilevato, senza darne tuttavia dimostrazione, che "il fatturato del settore commerciale sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello del settore industriale manifatturiero";

- il Tribunale confonde il concetto di produttività con quello di redditività, tanto che "collega la produttività al valore del fatturato della vendita" e, peraltro, non considera, fra l'altro, i fini mutualistici del Consorzio e la gratuità o il prezzo politico, che ne conseguono, dei servizi resi agli associati;

- tra gli addetti all'attività manifatturiera va incluso anche personale della direzione e dell'amministrazione. Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere pronunciato, comunque, sulla propria domanda subordinata, volta ad ottenere la fiscalizzazione per il personale addetto ad attività manifatturiere.
Il ricorso è fondato.

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