Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2022, n. 25633

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2022, n. 25633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25633
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MOR nato il 23/05/1967 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Mor N ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/09/2019 della Corte di appello di Genova che, decidendo la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sette mesi di reclusione comminata con sentenza del 17/09/2019 del Tribunale di Genova per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 483, cod. pen., 259, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto: a) per aver effettuato una spedizione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (un motociclo già avviato alla demolizione/rottamazione, tre motosi usati non bonificati, dieci frigoriferi usati);
b) per aver formato, inducendo in errore un funzionario dell'Agenzia delle Dogane, una bolletta doganale falsa attestando, contrariamente al vero, la presenza di merce (porte, preparazioni alimentari non deperibili, indumenti usati, materassi, pneumatici, mobilio, divani e poltrone, reti a doghe e piastrelle) qualitativamente diversa da quella oggetto di carico.

1.1.Con il primo motivo, allegando in fatto la destinazione alla rivendita dei beni appositamente acquistati allo scopo, deduce, in diritto, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 183 e 259, d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'errata qualificazione come rifiuti dei beni oggetto di spedizione.

1.2.Con il secondo motivo, allegando il dubbio della paternità della firma apposta in calce alla dichiarazione di libera esportazione sulla cui base è stata formata la bolletta doganale, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen.

2.11 ricorso è inammissibile.

3.0sserva il Collegio:

3.1.1a deduzione difensiva dell'acquisto dei beni (considerati rifiuti) oggetto di successiva esportazione verso il Senegal sconta, in primo luogo, la propria genericità già esplicitamente rimarcata dalla Corte di appello nel disattendere l'analoga deduzione difensiva oggetto dell'odierno primo motivo di ricorso posto che il ricorrente non aveva mai documentato l'acquisto di tali beni;

3.2.né ha pregio la tesi difensiva per la quale il rifiuto non è tale sol perché destinato alla rivendita;
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