Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2023, n. 06906
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Testo completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13896/2018 R.G. proposto da: SACCOIO ROBERTA, elettivamente domiciliatain ROMA, V IA PANAMA , n. 74, presso lo studio dell’avvocato G E I, che l a rappresenta edifende;
-ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA C LAUDIO MONTEVERDI , n. 16, presso lo studio dell’avvocato G C, che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELL O di ROMA n. 4868/2017 , depositata il 02/11/2017, R.G.N. 4162/2014;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. F A;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M, visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato respinto il ricorso di R S volto a far accertare l’inadempimento di Poste Italiane Spa agli accordi intrapresi in virtù del verbale di conciliazione sottoscritto trale parti nonché dichiarare l’illegittimità dell’atto risolutivo e del patto di prova, con condanna della società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al risarcimento del danno, ovvero, in ogni caso, all’accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro presso la sede di Napoli.
2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che il verbale di accordo intervenuto tra le parti non riconoscesse automaticamente un diritto all’assunzione della lavoratrice, “ma solo l’obbligo di attingere all’apposita graduatoria in occasione del determinarsi di una possibilità di assunzione” e “in nessun caso l’accordo conferiva al lavoratore il diritto alla destinazione alla medesima sede ove aveva lavorato in occasione dei precedenti contratti a termine, ovvero a sede limitrofa”;
la Corte ha, poi, considerato la legittimità della “condizione relativa all’idoneità alla guida”, in quanto non dipendente solo dalla volontà dell’azienda ma da una valutazione tecnica affidata ad un esame;
ha respinto le istanze risarcitorie in quanto connesse ad un inadempimento contrattuale non riscontrato nella condotta della società.
3.Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con tredici motivi;
ha resistito con controricorso l’intimata società. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha comunicato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito secondo le rubriche articolate dalla stessa parte ricorrente: “art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (avendo la Corte territoriale ritenuto che l’accordo sindacale del 13.1.2006 ed il successivo accordo transattivo individuale in sede protetta del 25 maggio 2006 potesse essere integrato unilateralmente da Poste Italiane Spa da una condizione risolutiva ulteriore costituita dal superamento della prova di guida del motomezzo, senza far discendere da tali verbali un vero e proprio obbligo all’assunzione della lavoratrice a prescindere dal superamento della prova di idoneità alla guida del motomezzo, con riferimento al corretto utilizzo delle norme in tema di interpretazione del contratto ex art. 1362, 1363 e 1366 c.c. e tenuto conto dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1175 e 1375 c.p.c.” (primo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione artt. 1362 e 1363 c.c. e 1364 c.c. con riferimento al verbale di conciliazione del 25 maggio 2006, all’accordo sindacale del 13.1.2006” (secondo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla mancata motivazione da parte della Corte territoriale della violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. e nell’interpretazione del contratto ex art. 1362 e ss. Anche con riferimento alla violazione dell’art. 421 c.p.c. per la parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non ricavare dall’accordo sindacale del 13.1.2006 un obbligo da parte dell’azienda all’assunzione della ricorrente con conseguente obbligo per la stessa di applicare la ricorrente a mansioni equivalenti a quelle di portalettere o comunque di svolgere la prestazione lavorativa con automezzi alternativi non prevedendo, i vari CCNL di settore, alcun obbligo di conduzione del motomezzo: circostanza specificamente dedotta e contestata sia in primo grado che in appello” (terzo motivo);
“art. 360, n. 1, comma 5 (rectius: comma 1, n. 5, c.p.c.), anche laddove la Corte territoriale non ha ritenuto che la condotta in malafede e/o dolosa dell’azienda e l’induzione in errore perpetrata a danno della ricorrente in relazione all’impossibilità di differire la scelta con possibilità di poter espletarele mansioni di portalettere anche con l’ausilio di automezzo e/o equivalenti nonché con riferimento alladedotta, ma non riconosciuta dalla Corte territoriale, condotta discriminatoria della convenuta” (quarto motivo);
“art. 360 n. 3 – anche in relazione alla violazione dell’art. 1335 c.c. – omesso esame circa un fatto ritenuto decisivo per la controversia ed oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla illegittimità della condizione, unilateralmente predisposta dall’azienda e meramente potestativa quale condizione necessaria per la formalizzazione dell’assunzione dall’accordo del 13.1.2006 che ha subordinato l’assunzione al superamento della prova del motomezzo (seppur non previsto nell’accordo sindacale del 13.1.2006 né nell’accordo individuale del 25.5.2006)” (quinto motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –violazione artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.” (sesto motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c., con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1175 e 1375 c.c., anche con riferimento all’art. 2697 c.c. e artt. 2727 e ss. c.c. per erronea interpretazione degli accordi sindacali, laddove la Corte territoriale non ha ritenuto di dover far discendere dagli accordi sottoscritti un vero e proprio diritto all’assunzione anche con riferimento a mansioni equivalenti e full-time” (settimo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1113, 1336, 1337 e 1338 (conoscenza delle cause di invalidità) e 2727 c.c. nonché dell’art. 20 del CCNL di settore - erronea interpretazione dell’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti, anche in relazione all’art. 1229 c.c. (esclusione di responsabilità), in materia di correttezza nella fase precontrattuale, applicabili anche alle ipotesi di annullabilità del contratto, per avere la lavoratrice, senza propria colpa, confidato in buona fede nella possibilità di essere assunta, full-time, anche con mansioni equivalenti a quelle di cui al precedente contratto a tempo determinato, (a seguito della rinuncia al giudizio teso a far accertare la declaratoria di nullità del termine apposto al contrato a termine del 2002) nonché per aver confidato nella necessità di dover necessariamente accettare le condizioni imposte dall’azienda, pena la rinuncia all’assunzione, sul falso presupposto dell’indisponibilità di posti vacanti, anche in Campania e per mansioni equivalenti ha indotto la lavoratrice ad accettare l’assunzione part-time a Milano nonostante l’evidente carenza di personale (oggettivamente risaputa) a Napoli e comunque in Campania” (ottavo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.-violazione artt. 1428, 1429, 1439, 1440 c.c. –dolo o comunque malafede nella condotta aziendale – violazione art.2697 c.c.” (nono motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. mancata ammissione dei mezzi istruttori –violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. in relazione agli artt.2697 c.c. e all’art. 24 Cost. – Iudex iudicare debet secundum probata et alligata– violazione art. 2697 c.c.” (decimo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –omessa pronuncia in ordine al contestato inadempimento contrattuale, oltre i termini previsti dall’accordo del 13.1.2006, presso sedi distanti dalla residenza della lavoratrice e sul mancato rispetto delle graduatorie nonché
-ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA C LAUDIO MONTEVERDI , n. 16, presso lo studio dell’avvocato G C, che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELL O di ROMA n. 4868/2017 , depositata il 02/11/2017, R.G.N. 4162/2014;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. F A;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M, visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato respinto il ricorso di R S volto a far accertare l’inadempimento di Poste Italiane Spa agli accordi intrapresi in virtù del verbale di conciliazione sottoscritto trale parti nonché dichiarare l’illegittimità dell’atto risolutivo e del patto di prova, con condanna della società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al risarcimento del danno, ovvero, in ogni caso, all’accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro presso la sede di Napoli.
2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che il verbale di accordo intervenuto tra le parti non riconoscesse automaticamente un diritto all’assunzione della lavoratrice, “ma solo l’obbligo di attingere all’apposita graduatoria in occasione del determinarsi di una possibilità di assunzione” e “in nessun caso l’accordo conferiva al lavoratore il diritto alla destinazione alla medesima sede ove aveva lavorato in occasione dei precedenti contratti a termine, ovvero a sede limitrofa”;
la Corte ha, poi, considerato la legittimità della “condizione relativa all’idoneità alla guida”, in quanto non dipendente solo dalla volontà dell’azienda ma da una valutazione tecnica affidata ad un esame;
ha respinto le istanze risarcitorie in quanto connesse ad un inadempimento contrattuale non riscontrato nella condotta della società.
3.Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con tredici motivi;
ha resistito con controricorso l’intimata società. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha comunicato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito secondo le rubriche articolate dalla stessa parte ricorrente: “art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (avendo la Corte territoriale ritenuto che l’accordo sindacale del 13.1.2006 ed il successivo accordo transattivo individuale in sede protetta del 25 maggio 2006 potesse essere integrato unilateralmente da Poste Italiane Spa da una condizione risolutiva ulteriore costituita dal superamento della prova di guida del motomezzo, senza far discendere da tali verbali un vero e proprio obbligo all’assunzione della lavoratrice a prescindere dal superamento della prova di idoneità alla guida del motomezzo, con riferimento al corretto utilizzo delle norme in tema di interpretazione del contratto ex art. 1362, 1363 e 1366 c.c. e tenuto conto dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1175 e 1375 c.p.c.” (primo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione artt. 1362 e 1363 c.c. e 1364 c.c. con riferimento al verbale di conciliazione del 25 maggio 2006, all’accordo sindacale del 13.1.2006” (secondo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla mancata motivazione da parte della Corte territoriale della violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. e nell’interpretazione del contratto ex art. 1362 e ss. Anche con riferimento alla violazione dell’art. 421 c.p.c. per la parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non ricavare dall’accordo sindacale del 13.1.2006 un obbligo da parte dell’azienda all’assunzione della ricorrente con conseguente obbligo per la stessa di applicare la ricorrente a mansioni equivalenti a quelle di portalettere o comunque di svolgere la prestazione lavorativa con automezzi alternativi non prevedendo, i vari CCNL di settore, alcun obbligo di conduzione del motomezzo: circostanza specificamente dedotta e contestata sia in primo grado che in appello” (terzo motivo);
“art. 360, n. 1, comma 5 (rectius: comma 1, n. 5, c.p.c.), anche laddove la Corte territoriale non ha ritenuto che la condotta in malafede e/o dolosa dell’azienda e l’induzione in errore perpetrata a danno della ricorrente in relazione all’impossibilità di differire la scelta con possibilità di poter espletarele mansioni di portalettere anche con l’ausilio di automezzo e/o equivalenti nonché con riferimento alladedotta, ma non riconosciuta dalla Corte territoriale, condotta discriminatoria della convenuta” (quarto motivo);
“art. 360 n. 3 – anche in relazione alla violazione dell’art. 1335 c.c. – omesso esame circa un fatto ritenuto decisivo per la controversia ed oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla illegittimità della condizione, unilateralmente predisposta dall’azienda e meramente potestativa quale condizione necessaria per la formalizzazione dell’assunzione dall’accordo del 13.1.2006 che ha subordinato l’assunzione al superamento della prova del motomezzo (seppur non previsto nell’accordo sindacale del 13.1.2006 né nell’accordo individuale del 25.5.2006)” (quinto motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –violazione artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.” (sesto motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c., con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1175 e 1375 c.c., anche con riferimento all’art. 2697 c.c. e artt. 2727 e ss. c.c. per erronea interpretazione degli accordi sindacali, laddove la Corte territoriale non ha ritenuto di dover far discendere dagli accordi sottoscritti un vero e proprio diritto all’assunzione anche con riferimento a mansioni equivalenti e full-time” (settimo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1113, 1336, 1337 e 1338 (conoscenza delle cause di invalidità) e 2727 c.c. nonché dell’art. 20 del CCNL di settore - erronea interpretazione dell’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti, anche in relazione all’art. 1229 c.c. (esclusione di responsabilità), in materia di correttezza nella fase precontrattuale, applicabili anche alle ipotesi di annullabilità del contratto, per avere la lavoratrice, senza propria colpa, confidato in buona fede nella possibilità di essere assunta, full-time, anche con mansioni equivalenti a quelle di cui al precedente contratto a tempo determinato, (a seguito della rinuncia al giudizio teso a far accertare la declaratoria di nullità del termine apposto al contrato a termine del 2002) nonché per aver confidato nella necessità di dover necessariamente accettare le condizioni imposte dall’azienda, pena la rinuncia all’assunzione, sul falso presupposto dell’indisponibilità di posti vacanti, anche in Campania e per mansioni equivalenti ha indotto la lavoratrice ad accettare l’assunzione part-time a Milano nonostante l’evidente carenza di personale (oggettivamente risaputa) a Napoli e comunque in Campania” (ottavo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.-violazione artt. 1428, 1429, 1439, 1440 c.c. –dolo o comunque malafede nella condotta aziendale – violazione art.2697 c.c.” (nono motivo);
“art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. mancata ammissione dei mezzi istruttori –violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. in relazione agli artt.2697 c.c. e all’art. 24 Cost. – Iudex iudicare debet secundum probata et alligata– violazione art. 2697 c.c.” (decimo motivo);
“art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –omessa pronuncia in ordine al contestato inadempimento contrattuale, oltre i termini previsti dall’accordo del 13.1.2006, presso sedi distanti dalla residenza della lavoratrice e sul mancato rispetto delle graduatorie nonché
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