Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17968

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17968
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D M A, nato a Castellammare di Stabia 1'1.9.1980, contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6.5.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avv.ti F R e A D M, in difesa del ricorrente, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7.10.2021 il GUP presso il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto A D M responsabile dei fatti di estorsione aggravata a lui ascritti al capo 1) della rubrica e di quelli di cui al capo 3), riqualificati questi in termini di tentativo per cui, esclusa la aggravante contestata ai sensi dell'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., ritenute invece le aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e la pure contestata recidiva, con il vincolo della continuazione e la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;
il GUP aveva inoltre applicato al D M le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e lo aveva assolto dai fatti di cui al capo 2) della rubrica, perché il fatto non sussiste;

2. la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto al D M le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.400 di multa;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata revocando la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici sostituita da quella temporanea della durata di cinque anni;

3. con ordinanza del 17.6.2022, la Corte ha disposto la correzione della sentenza sostituendo, nel dispositivo, la frase "previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva", con quella "previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva";

4. ricorre per cassazione il difensore del D M con due ricorsi deducendo:

4.1 con un irim. ,* rso, depositato in data 19.9.2022 a firma dell'Avv. Francesco Romani 1"-. .zione di legge con riferimento all'art. 130 cod. proc. pen. in relazione alla ordinanza di correzione dell'errore materiale in quanto emessa al di fuori dei casi consentiti dalla norma, in quanto incidente sul contenuto decisorio ed in violazione del diritto di difesa: nullità della sentenza per difformità tra motivazione e dispositivo;
calcolo della pena finale avvenuto previo aumento della pena base in ragione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. pur ritenuta equivalente, in dispositivo, alle circostanze attenuanti generiche: premesso in fatto il tenore del dispositivo di cui era stata data pubblica lettura in aula e della ordinanza del 17 giugno 2022, ribadisce come sia costante, nella giurisprudenza, l'affermazione secondo cui integra una modificazione essenziale dell'atto quello che comporta la sostituzione della decisione già assunta con altra di diverso contenuto e che tale evenienza esula dalla praticabilità dello strumento della correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.;
rileva, infatti, che tale procedimento non è esperibile per porre rimedio ad una errata applicazione di norme giuridiche e, comunque, non praticabile senza il rispetto delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.;
segnala, ancora, come, nella motivazione, la Corte di appello avesse limitato il giudizio di bilanciamento alla sola aggravante della recidiva ex art. 99, procedendo, poi, all'aumento di pena per la aggravante qualificata laddove il procedimento caratterizzato dal bilanciamento di tutte le circostanze aggravanti avrebbe dovuto portare ad una pena pari ad anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, suscettibile di essere in questi termini stabilita dalla stessa S.C. ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.;
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