Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/1988, n. 78
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Con riguardo al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, il disposto dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 502 - che limita le riduzioni contributive, previste dalla legge stessa, alle imprese che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - non è suscettibile di interpretazione estensiva e quindi il parametro di riferimento per verificare l'applicabilità, o meno, dell'agevolazione contributiva, è dato unicamente dalla contrattazione collettiva nazionale, con esclusione di quella di livello territoriale più ristretto (regionale, provinciale, aziendale). ( V 4332/87, mass n 453077).*