Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2023, n. 13460
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Testo completo
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: PI EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10 febbraio 2022 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
letta la memoria difensiva dell'avvocato Rosario Fiore, difensore di EN PI, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di condanna nei confronti di EN PI per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2.Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo con due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello in quanto erroneamente la Corte di appello lo aveva dichiarato assente, senza provvedere ai sensi dell'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. nonostante risultasse detenuto per altra causa, ritenendo rituale la sola notifica a mezzo PEC al difensore di fiducia presso il quale, peraltro, PI non aveva eletto domicilio.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata si era limitata ad applicare la recidiva al ricorrente in base ai soli precedenti, senza tenere conto della loro risalente nel tempo e delle modalità non allarmanti della