Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2022, n. 05277

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2022, n. 05277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05277
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LP MA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2021 della Corte appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 5 maggio 2021, la Corte di appello di Taranto ha confermato la decisione del 6 novembre 2019 del Tribunale di Taranto, che aveva condannato MA LP alla pena di un anno di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 26 maggio 2014. In particolare, è stato contestato alla ricorrente di essersi allontanata dalla propria abitazione ove era ristretta in regime di arresti domiciliari, senza un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, per recarsi presso l'abitazione della sorella, anch'essa in regime di arresti domiciliari.

2. Ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto MA LP, a mezzo del difensore Avv. Salvatore Maggio, con tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 385 cod. pen. e 546 cod. pen.. La Corte territoriale si sarebbe limitata a ripercorrere le ragioni già espresse dal primo giudice senza vagliare adeguatamente le censure formulate in sede di gravame, fondando la conferma della decisione di condanna su meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In realtà sarebbe carente l'elemento materiale del reato nella condotta della ricorrente che era stata vista fumare una sigaretta sul balcone della sorella in considerazione della limitata portata e della giustificazione dell'allontanamento dall'appartamento di proprietà a quello attiguo della sorella. L'aver avuto accesso attraverso un varco che collegava l'attiguo appartamento della sorella avrebbe costituito, al più, una violazione delle prescrizioni ma, in assenza di un non significativo e rilev.ge allontanamento non avrebbe certo integrato il delitto di evasione. L'immediato rientro in casa deporrebbe, inoltre, per l'assenza del dolo tenuto conto dell'assenza di alcuna intenzione della LP di sottrarsi ai controlli delle forze dell'ordine, alle quali ha invece regolarmente aperto la porta.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen La sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità specie nella parte in cui non dà conto delle pronunce di legittimità pur allegate secondo cui if può essere riconosciuta la sussistenza dei requisiti per la applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. quando 4 l'allontanamento dall'abitazione abbia carattere episodico ed occasionale e avvenga in uno spazio condominiale con il fine inequivoco di far ritorno nei confini stabiliti dal provvedimento restrittivo.

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