Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2004, n. 20083
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D M R - Presidente -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI FORLÌ C, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ANTONELLI ALBERTO e COMUNE di C;
- intimati -
avverso la sentenza n. 89/00 del Giudice di pace di C, depositata il 16/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2004 dal Consigliere Dott. W C;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generala Dott. C R che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza dal 16.06.2000 il Giudice di Pace di Cesena, ha accolto l'opposizione proposta da A A avverso il verbale n. 14378 redatto il 13.02.2000 dalla Polizia Municipale di Cesena con il quale era stata disposto il fermo amministrativo per giorni sessanta dell'autovettura Ford Fiesta targata AN 124 DW ed ha annullato detto provvedimento sanzionatorio con la motivazione che "la sanzione inflitta - il fermo dei veicolo per sessanta giorni - era diversa da quella prevista dalla norma sanzionatoria, l'art. 19 comma 3^ dal d.lgs. 507 del 1999", che il termina del fermo indicava in due mesi". Ricorre per cassazione il Prefetto di Forlì-Cesena. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
il ricorrente ha formulato un unico motivo di Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 126 comma 7 del Cod. Strad., 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per avere il Giudice di merito accolto l'opposizione sulla base di profili diversi da quelli rappresentati dall'opponente, dunque illegittimamente rilevati d'ufficio.
Il ricorso è fondato.
Costituisce principio di diritto (v. per tutte Cass. n. 13667 del 2003) che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa, prevista dagli artt. 32 e 23 della legge n. 689 del 1981 introduce un giudizio disciplinato dalle regole proprie del processo di cognizione ordinario i cui limiti sono segnati dai motivi di opposizione i quali costituiscono la causa petendi dell'azione. Dalla oggettiva delimitazione dell'oggetto del giudizio, segnata appunto dai motivi di opposizione, consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento opposto per ragioni o motivi diversi da quelli dedotti dall'opponente.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto che "la vettura era stata posta in circolazione dalla propria madre a sua insaputa" adducendo tale asserita causa di giustificazione a fondamento della richiesta revoca del fermo amministrativo ex art. 126 cod. strad.. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio. il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.