Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2022, n. 17793

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2022, n. 17793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17793
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UE BR VI nato il [...] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
rilevato che il difensore in data 3 febbraio 2020 ha chiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. 137 del 2020 e succ. modifiche;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'Avv. SALVATORE CAVALLARO, quale sostituto processuale dell'avvocato Carnabuci, che ha illustrato e si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza emessa in data 22 gennaio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 20 gennaio 2020 nei confronti di UE IG VI, condannato per il delitto previsto dall'art.495 c.p. in ordine a tre episodi, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di UE IG VI consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

3. Il primo motivo censura la sentenza della Corte territoriale per violazione degli artt. 495 e 125 cod. proc. pen, nonché dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 6, comma 3, lett. d) CEDU, oltre che per mancanza e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento il 20 gennaio 2020 e, a riguardo, della sentenza della Corte di Appello di Palermo. Il ricorrente, allegando il verbale di udienza riassuntivo, lamenta la circostanza che in primo grado, a seguito di rinuncia da parte del Pubblico ministero, il Tribunale abbia revocato, con l'ordinanza del 20 gennaio 2020, l'esame dell'unico teste, nonostante l'opposizione difensiva a riguardo, e ciò senza illustrare le ragioni della superfluità dell'escussione. Rappresenta, altresì, la necessità dell'esame del teste appartenente alla polizia giudiziaria, per acclarare se quest'ultimo avesse la competenza linguistica per tradurre correttamente la dichiarazione del NU IG VI quanto alle sue generalità. Censura la sentenza della Corte di appello che ha ritenuto giustificata la valutazione di superfluità.

4. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell'art.603 cod. proc. pen., nonché per manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare il motivo rappresenta la sussistenza della violazione quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, resa necessaria per accertare le competenze linguistiche di chi ebbe a ricevere le dichiarazioni dell'imputato, nonché quanto alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, allorché ritiene che un errore di comprensione sarebbe potuto intervenire 'forse per il nome ma non certo per le date di nascita'.

5. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 164, 175 e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale, a fronte della giovane età dell'imputato, della incensuratezza e della regolare presenza sul territorio italiano, in quanto beneficiario della protezione umanitaria e ciò pur a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

6. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ha concluso oralmente per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato e va valutato grazie all'esame del verbale di udienza, in forza del principio secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto una invalidità connessa a censura di natura processuale (Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino e altri, Rv. 228953).

2.1. Il Collegio ha esaminato il verbale di udienza indicato dal ricorrente. Tale esame consente di verificare come non vi sia stata alcuna revoca del mezzo di prova già ammesso da parte del Tribunale, dunque ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. Fu invece il Pubblico ministero a rinunciare a chiedere l'esame del teste, indicato nella relativa lista, e ciò preliminarmente, ben prima dell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova, formulando richieste di prova solo documentali e non anche testimoniali.

2.2. A ben vedere le richieste dei mezzi di prova sono nella disponibilità delle parti,

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