Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2020, n. 07751

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2020, n. 07751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07751
Data del deposito : 8 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9760-2016 proposto da: LOIACONO LIANO, LOIACONO M RARIA, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell'avvocato L P, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

2019 contro 2503 A A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIC, 14, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende;
P S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUINTO AURELIO SIMMACO

7-OSTIA, presso lo studio dell'avvocato N N, che lo rappresenta e difende;
controri correnti - avverso la sentenza n. 8000/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato P G T per delega;
udito l'Avvocato B C per delega;

Fatti di causa

Con ricorso notificato in data 19.4.2016, L e M R L hanno impugnato per revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., la sentenza emessa da questa Corte cass. Sezione terza, depositata in data 20.4.2015 n. 8000, con la quale veniva rigettato il ricorso straordinario dagli stessi proposto avverso la sentenza, emessa ai sensi degli art. 617 e 618 u.c. c.p.c. dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 3.10.2012 n. 628, che dichiarava inammissibile la opposizione agli atti esecutivi proposta da M R L -debitrice esecutata- avverso la ordinanza del Giudice della esecuzione di aggiudicazione dell'immobile di sua proprietà, giudizio nel quale aveva spiegato intervento volontario L L aderendo alla opposizione e formulando autonoma domanda risarcitoria nei confronti dell'aggiudicatario avv. Roberto Aiello e del creditore procedente avv. Salvatore P, per i danni allo stesso derivati dalla vendita dell'immobile della zia. Il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resistono con distinti controricorsi l'avv. Roberto Aiello, che eccepisce la inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine prescritto per la impugnazione, e l'avv. Salvatore P. Ragioni della decisione 1. La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per revocazione, per decorso del termine di decadenza prescritto per la impugnazione, è infondata. Il termine di impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per il motivo di cui all'art. 395 col n. 4 c.p.c., è infatti regolato non dalla disciplina comune dei termini di impugnazione rinvenibile negli artt. 325, RG N. 97602016 Coi t. Ric. L L +1 c/ P Salvatore +1 Stefa ivieri 326 e 327 c.p.c. sibbene nella norma speciale di cui all'art. 391 bis comma 1 c.p.c. La norma, nel testo applicabile "ratione temporis", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 prevedeva, infatti, al comma 1, che "Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta .da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.". Non può, infatti, trovare applicazione la riforma introdotta dal decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 , convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. 29/10/2016, n. 254), con l'art.

1-bis, commi 1, lettera I) e 2), che ha ridotto il termine lungo di impugnazione in sei mesi ("La revocazione puo' essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento"), atteso che l'art.

1-bis, comma 2) del decreto legge ha previsto che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ndr 30.10.2016] , nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio" e nel caso di specie il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. risulta notificato a mezzo posta ex lege n. 53/1994, in data 19.4.2016. 2. Occorre dare conto che in seguito al deposito in Cancelleria, in data 28.11.2019, della memoria ex art. 378 c.p.c. sottoscritta dall'avv. L P, difensore dei ricorrenti, L L "in proprio ed in quanto erede unico della defunta L M R", ribadendo quanto già comunicato - con fax pervenuto in Cancelleria in data 28.11.2019 - in ordine alla revoca del mandato professionale conferito al procuratore "ad litem" avv. RG N. 9760/2016 s est. Ric. L L +l c/ P Salvatore +1 S livieri L P, ha depositato in Cancelleria la nota in data 3.12.2019, intitolata "querela di falso con denuncia allegata per infedele patrocinio", cui era unito anche un fax trasmesso il 27.11.2019 all'avv. P nel quale si evidenziavano inesattezze nei fatti riferiti nella memoria illustrativa e si formulavano obiezioni alle eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da uno dei resistenti, richiamando al proposito la denuncia di "falso in atto pubblico" contro ignoti presentata dallo stesso L, in data 17.3.2017, per essere stata -a suo dire- alterata la annotazione della data di notifica del ricorso per revocazione apposta sulla "copertina esterna" del fascicolo di ufficio custodito presso la Cancelleria di questa Corte (la data da 19.4.2016 sarebbe stata "corretta" in 26.4.2016). Indipendentemente dal dirimente rilievo che la difesa personale della parte non è ammessa non il giudizio di legittimità, è appena il caso di osservare: a) che la questione relativa alla falsa correzione della annotazione apposta sulla copertina del fascicolo rimane del tutto priva di rilevanza, atteso l'accertamento compiuto dal Collegio, alla stregua degli atti contenuti nel fascicolo di parte, della tempestività della notifica del ricorso per cassazione;
b) che la revoca della "procura ad litem", in quanto atto espressione della autonomia negoziale della parte e rimesso esclusivamente a quest'ultima nell'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale instaurato con il contrato d'opera intellettuale, non integra (come peraltro esplicitamente previsto dall'art. 301, comma 3, c.p.c.) causa interruttiva del processo, diversamente dalla morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006) e sempre che la parte, avuta conoscenza dell'evento non abbia provveduto a nominare un nuovo difensore sebbene avesse un congruo tempo a disposizione per la sostituzione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 24681 del 24/11/2009), trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte che, peraltro, non determina l'interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la RG N. 9760/2016 ns est. Ric. L L +l c/ P Salvatore +1 S O nomina di un nuovo difensore (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013);
c) che alcun pregiudizio al diritto di difesa si è in concreto verificato, avendo partecipato alla udienza il difensore dei ricorrenti;
d) del tutto irrilevante è poi il sopravvenuto decesso della ricorrente M R L intervenuto in pendenza della celebrazione della udienza pubblica, come dichiarato a verbale della udienza pubblica dal difensore dei ricorrenti, in quanto, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 14385 del 21/06/2007;
id. Sez. 1, Sentenza n. 22624 del 31/10/2011;
id. Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015 -con riferimento all'intimato-;
id. Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016).
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