Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/11/2022, n. 32458

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/11/2022, n. 32458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32458
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29161/2015R.G. proposto da: EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via delle Quattro Fontane n. 161 presso lo studio dell’avv. S R, rappresentata e difesa dagli avv.ti M C e G P in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura g enerale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, - contro ricorrente /ricorrente incidentale – DI SOMMA ROSA, non costituita, - intimata - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETOn. 766/01/2015, depositata il 4 maggio 201 5 ;
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO –IRPEFR.G. N.29161/2015 Cons. est. V L udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G L , ha chiesto l’accoglimento del secondo, terzo, quarto, sesto, nono e decimo motivo ricorso principale, e del secondo e sesto e settimo motivo del ricorso incidentale;

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato all’Agenzia delle entrate ed al concessionario per la riscossione Equitalia Nord s.p.a. D S R adìva la Commissione tributaria provinciale di Treviso, chiedendo l’annullamento dei seguenti atti: a) intimazione di pagamento n. 11320139001082521, notificata in data 19 aprile 2013, dell’importo di € 1.019.068,59 (di cui € 685.685,94 per importi iscritti a ruolo e non saldati, oltre € 32.190,95 per compensi di riscossione ed € 301.191,70 per interessi di mora);
b ) intimazione di pa gamento n. 11320139001082420, notificata in data 19 aprile 2013, per l’importo di € 3.585,85 (di cui € 2.839,88 per importi iscritti a ruolo e non saldati, € 295,59 per compensi di riscossione, € 450,38 per interessi di mora);
c) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11376201388000050000, notificata in data 2 maggio 2013. Eccepiva, in particolare, la ricorrente i seguenti vizi degli atti impugnati: i) mancata sottoscrizione;
ii ) mancata allegazione delle prodromiche cartelle esattoriali;
iii ) carenza di motivazione;
iv ) mancata indicazione dell’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale proporre opposizione;
v) inesistenza della notificazione delle intimazioni di pagamento e dellecartelle di pagamento presupposte;
vi ) decadenza dell’azione di riscossione;
vii)prescrizione della pretesa impositiva. Si costituiva in giudizio l’Equitalia Nord s.p.a. la quale eccepiva, in via pregiudiziale, la tardività delle censure relative alle cartelle di pagamento, nonché la carenza di legittimazione passiva in ordine R.G. N.29161/2015 Cons. est. V L all’asserita decadenza dall’azione di riscossione ex art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e contestando, comunque, la fondatezza delle doglianze proposte dalla contribuente. Si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Treviso la quale eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva nonché l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n. 125/03/2013, depositata il 23 dicembre 2013, accoglieva il ricorso, compensando le spese.

2. Interposto gravame sia dalla Equitalia Nord s.p.a. che dall’Agenzia delle entrate la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 766/01/2015, pronunciata il 23 aprile 2015 e depositata in segreteria il 4 maggio 2015, rigettava gli appelli e confermava la sentenza impugnata.

3. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Equitalia Nord s.p.a., sulla base di dieci motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate, che ha proposto ricorso incidentale sulla base di sette motivi. Non si è costituita in giudizio la contribuente D S R.

4. All’udienza pubblica del 7 luglio 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione, ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso l’Equitalia Nord s.p.a. eccepisce contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., in quanto nella sentenza impugnata si afferma che negli atti impugnati mancherebbe l’indicazione della qualificadel soggetto che R.G. N.29161/2015 Cons. est. V L ha firmato gli atti stessi, mentre tale indicazione era effettivamente contenuta nel senso che tali soggetti erano qualificatiresponsabili della procedura (C M per le intimazioni di pagamento e T P per la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria). Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, e dell’art. 3 del Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del 28 giugno 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non essere necessaria la sottoscrizione degli atti impugnati, trattandosi di atti a contenuto vincolato come previsto per legge. Con il terzo motivo di ricorso l’Equitalia Nord s.p.a. eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) cod. proc. civ., in quanto le intimazioni impugnate avevano, come detto, contenuto vincolato e, come tali, non sarebbero state annullabili per violazione di norme sul procedimento o sulla forma. Con il quarto motivo di ricorso la concessionaria per la riscossione deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., posto che, con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non è previsto alcun obbligo di indicazione e di sottoscrizione dell’atto. Con il quinto motivo di ricorso l’Equitalia Nord s.p.a. deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non essersi la C.T.R. pronunciata sul motivo di appello riguardante la validità della notificazione degli atti impugnati. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. R.G. N.29161/2015 Cons. est. V L 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., preso in considerazione l’eccezione di tardività della censura,sollevata dalla difesa della contribuente, con riferimento alla dedottainesistenza della notificazione degli atti impugnati nei confronti di familiari asseritamente non conviventi con la sig.ra Di Somma. Con il settimo motivo di ricorso la Equitalia Nord denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice, per avere la C.T.R. ritenuto l’irregolarità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, in quanto effettuata nei confronti di familiari non conviventi con la contribuente, mentre la contribuente aveva eccepito soltantol’invalidità della notificazione delle intimazioni di pagamento, e non anche delle prodromiche cartelle esattoriali. Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affermato che la cartella di pagamento (atto presupposto) n. 11320060029276416000 sarebbe stata notificata a familiare non convivente, mentre la stessa era stata notificata a mani proprie della sig.ra Di Somma. Con il nono motivo di ricorso l’Equitalia Nord s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1073 e degli articoli32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, in quanto la cartella di pagamento n. 11320060029276416000era stata notificata a mani proprie della contribuente, mentre la cartella di pagamento n. 11320100012160502 era stata notificata a familiare convivente qualificatosi suocero della stessa. Con il decimo motivo di ricorso la concessionaria per la riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere R.G. N.29161/2015 Cons. est. V L la C.T.R. ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948, num. 4), cod. civ., e per non avere considerato, invece, il disposto dell’art. 2953 cod. civ., applicabile anche nell’ipotesi di cartelle di pagamento non impugnate.
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