Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2019, n. 28376

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2019, n. 28376
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28376
Data del deposito : 1 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C G, nato a Vasto il 18/04/1962 avverso la sentenza del 18/04/2018 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2018, la Corte d'appello di L'Aquila, giudicando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Vasto lo aveva condannato alle pene di legge per il reato continuato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso di versare, negli anni 2008 e 2009, imposte dovute per importi superiori alla soglia di legge compensandoli con crediti inesistenti e non spettanti.

2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. per essersi prescritti entrambi i fatti di reato prima della sentenza resa in grado d'appello.. 3.1. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, per non aver la Corte d'appello rilevato d'ufficio la discordanza tra il dispositivo della sentenza di primo grado - con cui non si concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena - e la motivazione della stessa, ove invece si argomentava la concessione del beneficio, facendo prevalere quest'ultima sul primo.
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