Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2022, n. 44594
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCILLETTA ANDREA nato a POGGIBONSI il 02/11/1978 avverso la sentenza del 27/11/2014 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. A S, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Siena ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ed avverso la sentenza con cui in data 27.11.2014 il Gip, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al medesimo in relazione al reato di cui al'art. 186 comma 2, lett, b) comma 2 e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 la pena di giorni sette di arresto ed euro 534,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva nell'equivalente di pena pecuniaria per complessivi Euro 2248,00 disponendosi ai sensi dell'art. 133 ter cod.pen. che il pagamento avvenga in cinque rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello della irrevocabilità della sentenza e che la patente di guida rimanga sospesa per un anno (fatto accertato in Monteriggioni il 26.11.2011). Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen. sotto il profilo dell'applicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso per i quali siano già decorsi i termini per la proposizione dell'istanza ma non sia intervenuta la pronuncia di primo grado. Assume che l'istituto della messa alla prova ha natura sostanziale e, pertanto, la nuova disciplina va applicata anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa. Nella specie il giudice ha ritenuto non applicabile la nuova disciplina per il superamento dei termini di cui all'art. 464 bis cod. proc.pen., decisione fondata sull'assunto della natura processuale dell'istituto. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 175 cod.proc. pen. sotto il profilo dell'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini a fronte del novum normativo integrante factum principis. Assume che l'ordinanza de qua è viziata anche laddove non ha accolto la richiesta di rímessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod.pen. avanzata dal difensore dell'imputato. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 bis, digs, n. 285 del 1992 sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida. Assume che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato il raddoppio anche per la sanzione della sospensione della patente di guida.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza dell'art. 222 C.d.S. con riferimento al combinato disposto dei commi 2, lett. b) e 2 bis dell'art. 186 C.d.S. sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida per avere il giudice omesso di concedere il beneficio della riduzione di un terzo
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. A S, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Siena ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ed avverso la sentenza con cui in data 27.11.2014 il Gip, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al medesimo in relazione al reato di cui al'art. 186 comma 2, lett, b) comma 2 e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 la pena di giorni sette di arresto ed euro 534,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva nell'equivalente di pena pecuniaria per complessivi Euro 2248,00 disponendosi ai sensi dell'art. 133 ter cod.pen. che il pagamento avvenga in cinque rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello della irrevocabilità della sentenza e che la patente di guida rimanga sospesa per un anno (fatto accertato in Monteriggioni il 26.11.2011). Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen. sotto il profilo dell'applicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso per i quali siano già decorsi i termini per la proposizione dell'istanza ma non sia intervenuta la pronuncia di primo grado. Assume che l'istituto della messa alla prova ha natura sostanziale e, pertanto, la nuova disciplina va applicata anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa. Nella specie il giudice ha ritenuto non applicabile la nuova disciplina per il superamento dei termini di cui all'art. 464 bis cod. proc.pen., decisione fondata sull'assunto della natura processuale dell'istituto. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 175 cod.proc. pen. sotto il profilo dell'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini a fronte del novum normativo integrante factum principis. Assume che l'ordinanza de qua è viziata anche laddove non ha accolto la richiesta di rímessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod.pen. avanzata dal difensore dell'imputato. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 bis, digs, n. 285 del 1992 sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida. Assume che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato il raddoppio anche per la sanzione della sospensione della patente di guida.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza dell'art. 222 C.d.S. con riferimento al combinato disposto dei commi 2, lett. b) e 2 bis dell'art. 186 C.d.S. sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida per avere il giudice omesso di concedere il beneficio della riduzione di un terzo
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