Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/2022, n. 24310

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/2022, n. 24310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24310
Data del deposito : 5 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4816 - 2017 R.G. proposto da: M G, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 101, presso lo studio dell'avv. R D, rappresentato e difeso dall'avv. S S, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-ricorrente-

contro

P G, quale erede di B G, elettivamente domiciliata in Roma, via Avezzana 3, presso lo studio dell'avv. R T, rappresentata e difesa dall'avv. C D T, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 505/2016 della corte d'appello di Trieste, depositata il 29 luglio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. G T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. C M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'avv. D, su delega, per il ricorrente e l'avv. C, su delega, per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

La presente causa riguarda la successione di M F, la quale ha disposto di propri beni con testamento, dichiarando di volere lasciare in eredità al coniuge B G «la parte di mia proprietà, equivalente a metà dell'immobile e del terreno, siti in Vermigliano in via P. Zorutti, adiacenti all'attuale abitazione del sig. B, situata al n. 7 di detta via La causa è stata promossa dal fratello della de cuius M G, rivendicando la qualità di erede legittimo della de cuius in concorso con il coniuge superstite. M G deduceva che, in contrasto con la devoluzione ex leg,e dell'eredità, il B aveva ottenuto dal Tribunale di Gorizia un certificato di eredità nel quale si assumeva che fosse l'unico erede della moglie. Diversamente il testamento non attribuiva al coniuge se non la quota parte di quell'unico bene, aprendosi sul resto la successione legittima, che vedeva il concorso del coniuge con il fratello della de mius. Il Tribunale ha accertato che la disposizione di cui sopra costituiva istituzione di erede ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c., confermando quindi il certificato di eredità rilasciato dal Tribunale di Gorizia. Contro la sentenza ha proposto appello M G, sostenendo che la disposizione testamentaria, correttamente interpretata, costituiva legato e non istituzione di erede. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, osservando che, nella specie, ricorrevano una pluralità di elementi che «portano a attribuire al Bosacarol la qualifica di erede ex re certa ex art. 588, comma secondo c.c.;
allo stesso, infatti, la de cuius intese attribuite il bene indicato come frazione rappresentativa dell'intero patrimonio [...]».La Corte d'appello ha argomentato, fra l'altro, in base al rilievo che «risulta dai documenti di causa che, al momento della redazione del testamento, la de cuius era titolare unicamente del bene indicato nella scheda testamentaria;
gli ulteriori beni caduti in successione le pervennero successivamente come risulta dal decreto tavolare del 22 settembre 2003;
già da questo punto di vista pertanto appare corretta la ricostruzione fatta dal tribunale che ha valorizzato dal punto di vista oggettivo il contenuto del testamento [...]». Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M G, sulla base di tre motivi. B Giorgio ha resistito con controricorso. La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 21 dicembre 2017. In prossimità dell'udienza camerale il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia travisamento della prova e violazione dell'art. 588, comma 2, c.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha riconosciuto che, al momento della redazione del testamento, la de cuius non avesse altri beni all'infuori della quota degli immobili di cui ha disposto per testamento in favore del coniuge. Si sostiene che la testatrice, come risultava dalla relazione di consulenza tecnica, era comproprietaria dei beni, acquistati in concorso con il fratello a seguito della successione dei genitori, apertesi nel 1980 e nel 1987, prima della redazione del testamento, che risale al 1994, beni che costituivano la parte più cospicua del patrimonio. Si fa notare ancora che,
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