Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/06/2022, n. 20155

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/06/2022, n. 20155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20155
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19259/2017 R.G. proposto da : GACIOPPO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CARLO DOSSI

45, presso lo studio dell’avvocato T M EABETTA (TBSMLS62H41H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato GALATA' DOMENICO (GLTDNC39L02C286Q) -ricorrente-

contro

LIBORIO GACIOPPO E FIGLI SNC IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO, 10, presso lo studio dell’avvocato V E (null) rappresentato e difeso dall'avvocato A S (MTASVT66B14A089Q) -controricorrente- nonché

contro

GACIOPPO SANTINO, GACIOPPO ELIO, GACIOPPO FILIPPA, GACIOPPO GIOVANNI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 697/2017 depositata il11/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere P C. RILEVATO CHE: - G G propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata l’11 aprile 2017 e notificata il successivo 25 maggio, di reiezione del suo appello principale, nonché dell’appello incidentale di G E, G S e L G e figli s.n.c., avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva accolto la domanda di quest’ultima e lo aveva condannato al rilascio dell’area, sita nel comune di Cattolica Eraclea, iscritta al catasto al fg. n. 42, part. n. 97, ove insisteva un distributore di carburante;
- la Corte di appello ha riferito che il Tribunale aveva accolt o la domanda di rilascio sul fondamento che la società aveva dimostrato di essere proprietaria di tale area, mentre il convenuto G G non aveva provato di avere un titolo che ne legittimasse la detenzione e aveva respinto quella di risarcimento dei danni in quanto la detenzione dell’area da parte di quest’ultimo era avvenuta nella consapevolezza dei soci della società e quella relativa alle immissioni, ritenendo che le stesse non superassero la normale tollerabilità;
- ha, quindi, disatteso si a il gravame principale dell’odierno ricorrente, sia quello incidentale di G E, G S e L G e figli s.n.c.;
-il ricorso è affidato a sei motivi;
- resiste con controricorso la L G e figli s.n.c., nelle more sottoposta a liquidazione;
- non spiegano alcuna difesa G E, G S e Gracioppo Filippa, quest’ultima parte del processo a seguito di intervento adesivo all’appello principale;
- ciascuna delle parti costituite deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la produzione documentale eseguita in appello il 2 dicembre 2015 e non si è pronunciata sulla produzione documentale eseguita, sempre in appello, il 1° dicembre 2016;
- evidenzia, in proposito, che tali produzioni avevano per oggetto documenti formatisi nelle more del giudizio di secondo grado;
-il motivo è inammissibile;
-se è vero che l’art. 345, terzo comma, c od . p roc . c iv . consente la produzione in appello di nuovi documenti la cui formazione è avvenutadopo la conclusione del giudizio di primo grado, in quanto la mancata produzione in tale giudizio è, all’evidenza, riconducibile a causa non imputabile alla parte, la formulazione della doglianza per violazione di tale disposizione normativa presuppone, come per
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