Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/12/2020, n. 29012

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/12/2020, n. 29012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29012
Data del deposito : 17 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso 22639-2019 proposto da: R S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONZAMBANO

5, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentato e difeso dall'avvocato A V;
- ricorrente-

contro

INTESA SAN PO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA

29, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/01/2019 R.G.N. 4360/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. R A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A V. LA RG 22639/2019

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29.1.2019, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello principale di R S con il quale il predetto - sul rilievo dell'illegittimità dell'ulteriore trasferimento disposto dal Banco di Napoli ad altra filiale della banca in Giugliano, dopo la declaratoria di illegittimità del primo trasferimento dalla filiale di Giugliano in Campania Ag 1 alla Filiale di Napoli Ag. 97, in via Nuova Poggioreale, con mansioni di Small Business - aveva chiesto la condanna del Banco di Napoli (dante causa dell'attuale controricorrente) alla immediata reintegra nel ruolo di direttore della filiale di Giugliano in Campania Ag 1 o in altro equivalente e la condanna della società al risarcimento dei danni da lucro cessante diretti ed indiretti, dei danni morali e di una penale pari ad almeno € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento del Tribunale.

2. La sentenza di reintegra nelle mansioni equivalenti a quelle di Direttore di filiale "piccola" nella piazza di Giugliano era collegata a quella n. 15894/2012 (riformata in appello nel senso del rigetto della domanda) di accertamento dell'illegittimità del trasferimento per violazione dell'art. 33 I. 104/92 e dell'art. 2103 c.c. e, rispetto all'indicata decisione, doveva essere considerata, secondo la Corte distrettuale, quale ottemperanza al comando giudiziale anche in considerazione della contiguità temporale tra il deposito della pronuncia e la data dell'avvenuto spostamento, non potendo il dato dell'adibizione presso la filiale di Giugliano a mansioni di gestore Small Business dimostrare di per sé solo che si fosse trattato di un trasferimento.

3. Ciò, d'altronde, emergeva dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 15894/2012, secondo cui l'illegittimità del RG 22639/2019 trasferimento era stata ritenuta conseguenza della violazione dell'art. 33 I. 104/92 e dell'art. 2103 c.c., pur non essendo stata esaminata, in tale contesto, la questione di un eventuale demansionamento. Risolvendosi nella valutazione della illegittimità dello spostamento in considerazione del solo profilo spaziale, quest'ultimo doveva considerarsi integrare ottemperanza a tale comando e non vero e proprio trasferimento.

4. La Corte distrettuale respingeva anche l'appello incidentale della Banca, rilevando che le funzioni caratterizzanti la figura professionale di direttore di filiale erano indicative di poteri e responsabilità maggiori di quelle caratterizzanti la figura di "gestore small business", sicchè doveva ritenersi integrato il demansionamento già riconosciuto dal primo giudice, con le conseguenze in tema di riconoscimento dell'indennità di direzione quale danno patrimoniale cagionato dall'illegittima condotta del Banco. Veniva confermata la mancanza dei presupposti per riconoscere gli ulteriori danni connessi all'automatismo di carriera, non dimostrato, e veniva negato il riconoscimento dell'indennità di pendolarismo per non tempestiva comunicazione alla società del cambio di residenza, nonché dell'indennità di diaria, per genericità nella relativa indicazione.

5. Di tale decisione domanda la cassazione il R, affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la s.p.a. Intesa Sanpaolo, che deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Il R ha depositato memoria illustrativa contenente istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il R denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 431 c.p.c., 12 delle Preleggi e degli artt.1175, 1375, 1460, 2103 e 2697 c.c., adducendo l'illegittimità della RG 22639/2019 pronuncia impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'inottemperanza della società al comando giudiziale espresso nella sentenza 15894/2012, sul rilievo che doveva essere esaminato il dispositivo di tale pronunzia che ordinava la reintegra nelle mansioni precedenti o in altre equivalenti, e sottolineando come, in ipotesi diversa, doveva ritenersi che si fosse realizzato un trasferimento rispetto al quale dovevano essere obiettivate le ragioni tecniche organizzative e produttive giustificanti l'assegnazione del lavoratore ad unità produttiva diversa da quella originaria.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 Preleggi, 2103 c.c. e 33 I. 104/92, assumendo che nel giudizio di gravame era stato impugnato espressamente il capo della sentenza di primo grado in cui era affermato che non poteva considerarsi trasferimento quello che avvenisse tra unità produttive situate nel medesimo comune. Osserva che nel settore del credito si è in presenza di una nozione convenzionale di unità produttiva secondo la quale ciascuna filiale è da considerare entità autonoma e si fa riferimento a norme del c.c.n.l. (artt. 18 e 82) che avallerebbero la configurabilità di un trasferimento.

2.1. Insiste, poi, nel sottolineare che l' inottemperanza al comando del giudice avrebbe dovuto condurre a ritenere non dimostrata da parte del datore di lavoro, su cui incombeva il relativo onere, la sussistenza delle ragioni giustificative del trasferimento.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi