Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/04/2019, n. 10206

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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 120 del d.lgs. n. 30 del 2005 è legittima l'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa alla domanda di brevetto (ovvero la copia della traduzione del brevetto europeo) nonostante la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., in quanto l'art. 120 cit., nella parte i cui ammette la proposizione della domanda di nullità del brevetto anche prima che questo sia concesso, con correlativo potere del giudice di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia dell'UIBM, deve ritenersi applicabile anche quando il titolo sia stato già concesso ma non ne sia stata redatta la traduzione in italiano.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/04/2019, n. 10206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10206
Data del deposito : 11 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

10208-19 . I. REPUBBLIC ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Azione di FRANCESCO ANTONIO Presidente contraffazione e di GENOVESE nullità di brevetti Consigliere MARINA MELONI LAURA TRICOMI Consigliere Ud. 18/12/2018 CC LOREDANA NAZZICONE Consigliere Cron. 10206 Consigliere Rel. ROSARIO CIAZZO R.G. N. 15662/2015 ORDINANZA sul ricorso 15662/2015 proposto da: Helios Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 2, presso lo studio dell'avvocato S P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C D, con procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

Tesrete S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato M L, con procura a margine del controricorso;
Tessitura B s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'avvocato B L, che e 6 p O 9 2 18 2 0 2 la rappresenta e difende unitamente agli avvocati B M e F L, con procura speciale per Notaio Carraro Giulio di Schio, Rep. n. 189734 del 01.07.2015;
controricorrenti- e Tessitura B s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'avvocato B L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bosshard Mark e F L, con procura speciale per Notaio Carraro G d S, Rep. n. 189734 del 01.07.2015;
ricorrente incidentale

contro

Helios Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 2, presso lo studio dell'avvocato S P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C D, giusta procura in calce al ricorso;
intimata- avverso la sentenza n. 1489/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 02/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal cons. CIAZZO ROSARIO. FATTI DI CUSA La Helios Group s.r.l. chiese ed ottenne dalla Sezione specializzata della proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Milano, in data 21.11.07, l'autorizzazione alla descrizione di un dispositivo di protezione contro la grandine nei confronti delle Agrinova s.r.l., Fruit 2 Security s.r.l. e Tesrete s.r.l., lamentando la contraffazione della propria privativa. Al riguardo, la Helios Group s.r.l. assumeva di essere titolare della domanda di brevetto europeo per invenzione industriale denominata "dispositivo di protezione contro la grandine” depositata il 28.4.06 e pubblicata il 2.11.06 (con priorità francese) e con deposito della traduzione delle rivendicazioni presso UIBM il 12.12.06. Con successiva citazione, la stessa Helios Group s.r.l. convenne in giudizio le tre suddette società, chiedendo l'accertamento della lamentata contraffazione e la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni, oltre alle misure accessorie dell'inibitoria e del ritiro dal commercio. Si costituirono le parti convenute eccependo l'incompetenza territoriale;
La Tessitura B s.r.l. propose domanda riconvenzionale in ordine all'accertamento della nullità del titolo. Con sentenza del 2012, all'esito di c.t.u., il Tribunale, acquisita la documentazione richiesta, prodotta dalla Tessitura B s.r.l., dichiarò la nullità della frazione italiana del brevetto europeo e rigettò la domanda di contraffazione. Helios Group s.r.l. propose appello;
si costituirono Tessitura B s.r.l. e Tesrete s.r.l. Con sentenza del 2.4.15, la Corte d'appello di Milano respinse l'appello, osservando preliminarmente che era infondata la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe rimesso d'ufficio la causa in istruttoria, ledendo il diritto al contraddittorio, rimettendo in termini Tessitura B s.r.l. per la produzione in giudizio di copia della traduzione italiana del brevetto europeo depositata presso UIBM. Al riguardo, la Corte rilevò che il Tribunale aveva correttamente accertato l'impossibilità di decidere sulle domande proposte non 3 Накур essendo stati depositati gli adempimenti di cui all'art. 56, c. 3 e 4, c.p.i., e, sulla base dell'istanza formulata nell'ultimo scritto difensivo della Tessitura B s.r.l., aveva disposto la rimessione della causa in istruttoria per discutere la questione dell'ammissione della traduzione italiana del brevetto europeo. Nel merito, la Corte d'appello ha osservato che sulla base della c.t.u. era risultata carente la rivendicazione principale del requisito dell'altezza inventiva alla luce della priorità francese 737, nonché delle comuni conoscenze tecniche nello specifico settore;
pertanto, la Corte di merito ne ha dedotto la nullità della rivendicazione principale per carenza di attività inventiva, mentre le ulteriori rivendicazioni, come rilevato dal c.t.u., erano tutte dipendenti dalla prima. La Helios Group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato con memoria. Tessitura di B s.r.l. resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, illustrato con memoria. Resiste anche la Tesrete s.r.l. con controricorso.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1°c., n.4, c.p.c., in quanto la Corte d'appello, senza istanza di parte, aveva rimesso in termini Tessitura B s.r.l. per la produzione della copia della traduzione del

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