Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/03/2023, n. 07577
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e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 333-2022 proposto da: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell'avvocato S R, che la rappresenta e difende;-ricorrente - contro Ric. 2022 n. 00333 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 2 - S GRO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato V C;-controricorrente- nonchécontro CLEMENTI FAUSTA EMILIA;-intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1253/2021 del Tribunale di TERAMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022 dal Consigliere L N;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M F, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte rigettino il ricorso e dichiarino la sussistenza della giurisdizione ordinaria. Rilevato che: A seguito dell’accorpamento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L’Aquila con quella di Teramo e conseguente creazione, con decreto del 27 gennaio 2017 del Ministero per lo sviluppo economico (MISE), della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia (di seguito Camera di commercio del Gran Sasso), con determina d’urgenza n. 1 del 9 dicembre 2020 la nominata Presidente del nuovo ente nominò , quale Segretario Generale facente funzioni dell’ente medesimo, fino alla nomina del nuovo Segretario Generale , la dott.ssa F E C. Con la stessa delibera il dott. G S, già Segretario Generale della Camera di commercio di Teramo, fu nominato Ric. 2022 n. 00333 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 3 - Conservatore del Registro delle Imprese e Vice Segretario Generale facente funzioni della nuova Camera di commercio del Gran Sasso. Il dott. S, assumendo che l’attribuzione alla dott.ssa C dell’incarico di Segretario Generale facente funzioni del nuovo ente era stato attributo senza il rispetto dei criteri previsti dall’art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adì il Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro per sentire dichiarare privo di effetti giuridici l’incarico di Segretario Generale facente funzioni conferito alla C, nonché per sentire dichiarare il proprio diritto all’attribuzione di detto incarico all’esito di procedura selettiva rispettosa dei criteri previsti dalla succitata norma, e per sentire accertare il proprio diritto alla conservazione del medesimo trattamento economico goduto anteriormente al passaggio alle dipendenze del nuovo ente. Costituitisi in giudizio sia la Camera di commercio del Gran Sasso sia la C, fu eccepito da entrambi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul presupposto che l’impugnazione proposta dal ricorrente riguardasse un atto di macro-organizzazione. Pendente il giudizio di merito la Camera di commercio del Gran Sasso ha quindi proposto ricorso ex art. 41 cod. proc. civ. alle Sezioni Unite di questa Corte suprema per sentire dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando la sussistenza, nella fattispecie in esame, della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Resiste con controricorso il S, insistendo per l’affermazione della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario adito. La C è rimasta inquesta sede intimata. Il Pubblico Ministero ha reso ex art. 380 ter cod. proc. civ. le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe. La ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2022 n. 00333 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 4 - Considerato che:
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