Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2024, n. 28917
Sentenza
26 marzo 2024
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26 marzo 2024
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Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), çod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.
Sul provvedimento
Testo completo
28917=24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente- Sent. n. sez. 985/2024 MONICA BONI CC 26/03/2024 GIUSEPPE SANTALUCIA R.G.N. 455/2024 GAETANO DI GIURO AE MAGI MARCO MARIA MONACO -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS CA JU UI nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2023 del GIP del TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. RAFFAELE GARGIULO che chiede che il ricorso sia qualificato come opposizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, con ordinanza del 29/11/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da ES CA AN IS di applicare la sospensione condizionale della pena e di immediata scarcerazione e ha dichiarato inammissibile la richiesta di riduzione di 1/6 della pena inflitta allo stesso con la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il 17/7/2023, divenuta irrevocabile il 18/10/2023. 1.1. Il ricorrente è stato condannato con sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
1.2. Nel dispositivo della sentenza il giudice della cognizione ha anche disposto che, in caso di mancata proposizione dell'appello, la pena da eseguire avrebbe dovuto essere pari ad anni uno, mesi undici, giorni dieci ed euro 5.000,00 1 di multa, ai sensi dell'art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen.
1.3. In data 18 ottobre 2023 la sentenza è divenuta irrevocabile e il pubblico ministero l'ha eseguita.
1.4. In data 14 novembre 2023 la difesa ha proposto istanza ex art. 670 cod. proc. pen. chiedendo, previa concessione della sospensione condizionale della pena, l'immediata scarcerazione del condannato. Ciò anche evidenziando che nell'applicazione della riduzione pena non era stata seguita la procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. e che il codifensore non aveva ricevuto alcuna notifica.
1.5. In data 29 novembre 2023 il giudice dell'esecuzione, con provvedimento emesso de plano ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena e di immediata scarcerazione e ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della riduzione di cui all'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. in quanto questa era stata già applicata.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Nel primo motivo la difesa chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen., 667 e 676 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25 e 111 cost. nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione, applicata la riduzione di 1/6, possa concedere la sospensione condizionale della pena.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen., 667, comma 4, 670 e 676 cod. proc. pen. Ne! secondo motivo la difesa rileva che la procedura seguita per applicare la riduzione della pena sarebbe errata in quanto a questa vi ha proceduto il giudice della cognizione e non, come previsto, quello dell'esecuzione il cui provvedimento sul punto sarebbe stato impugnabile con i mezzi previsti per il procedimento di esecuzione. Il provvedimento, pertanto, sarebbe illegittimo e ciò anche considerato che così facendo la procura ha immediatamente eseguito la sentenza senza che sul punto potesse interloquire la difesa anche in ordine alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente rileva che il giudice dell'esecuzione avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di scarcerazione.
3. In data 7 marzo 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Raffaele Gargiulo, chiede che il ricorso sia qualificato come opposizione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente, attesa la richiesta del Procuratore generale, si deve evidenziare che il ricorso non può essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
2.1. La fase dell'esecuzione è regolata dagli artt. 655 e seguenti cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19726 del 4/4/2024, Guarini, n.m.; Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, Bajri, n.m.). Tali norme, con gli artt. 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen., contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questo attribuite e disciplinano le forme con le quali si celebra il procedimento di esecuzione.
2.2. Il rito "ordinario" di esecuzione è regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. Il procedimento è instaurato dalla richiesta proposta dal pubblico ministero, dall'interessato, di norma il condannato ma anche un terzo, ovvero dal difensore. La presentazione della richiesta impone al giudice di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità. Nel caso in cui la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero questa sia la mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata il giudice, infatti, sentito il pubblico ministero, ne dichiara l'inammissibilità senza fissare l'udienza. In questa specifica ipotesi il giudice provvede con decreto motivato avverso il quale, come espressamente previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto ricorso per cassazione. Se la verifica preliminare di ammissibilità è superata il giudice fissa l'udienza che si tiene in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Nel corso della stessa udienza, se ne fa richiesta, viene sentito personalmente l'interessato, anche a mezzo di collegamento a distanza o, se detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento, dal magistrato di sorveglianza. Gli artt. 666, comma 5 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen. attribuiscono e regolano i poteri istruttori riconosciuti al giudice dell'esecuzione che, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza. Tale provvedimento, ai sensi dell'art. 666, comma 6 cod. proc. pen.,è 3 notificato alle parti che avverso lo stesso hanno il potere di proporre ricorso per cassazione, impugnazione che non ha effetto sospensivo, alla quale si applicano le norme generali e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
2.3. Il procedimento così disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen. è quello che si applica in via "ordinaria" alle competenze attribuite al giudice dell'esecuzione dagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen. e a quelle per le quali non è espressamente stabilito che si proceda in modo diverso.
2.4. Per le specifiche competenze attribuite al giudice dell'esecuzione dagli articoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede un procedimento differente. In tali ipotesi - tassativamente indicate nelle questioni relative 1) al dubbio sull'identità fisica della persona detenuta;
2) all'estinzione del reato dopo la condanna;
3) all'estinzione della pena