Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2019, n. 15877
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: M L, nato a Eboli il 27/06/1953, avverso l'ordinanza del 30/11/2018 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale M M S P, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. C M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede di appello, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 15 ottobre del 2018 che aveva applicato al ricorrente la misura della sospensione dal pubblico servizio di Dirigente Medico presso l'Unità Operativa di Medicina Legale dell'ASL di Salerno per la durata di dodici mesi, essendo indagato per il reato di truffa aggravata e per quello di cui all'art. 55 quinquies D.Lgs. n. 165/2001, in quanto avrebbe in più occasioni attestato falsamente la propria presenza in ufficio attraverso il sistema di rilevamento o comunque con modalità fraudolente (capo 30 della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione L M, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe adottato una motivazione rafforzata rispetto alla ordinanza genetica e, in particolare, non avrebbe valutato le giustificazioni fornite dall'indagato in ordine a tutte le specifiche date in cui sarebbe stata verificata la sua assenza non registrata dall'Ufficio, affermando tale ultimo dato sulla base di mere deduzioni arbitrarie e generiche;2) e 3) violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il Tribunale valutato che il ricorrente esercitava la sua attività lavorativa presso la ASL di Salerno in regime di convenzione, sicché il suo lavoro si sarebbe svolto "prevalentemente attraverso una attività esterna all'ufficio avente essenzialmente contenuto peritale", sicché egli non sarebbe stato onerato a "timbrare il cartellino", che non avrebbe registrato gli orari intermedi di uscita;si assume, in sostanza, che le assenze contestate non erano dovute a ragioni personali ma di servizio esterno;4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della finalità, dell'attualità, della concretezza e della proporzione.
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