Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 49953

CASS
Sentenza
26 ottobre 2023
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26 ottobre 2023

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Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 49953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49953
Data del deposito : 26 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

49953-23 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Penale Composta da: dott. Geppino Rago Sent. n. 2590 presidente dott. Luciano Imperiali UP 26/10/2023 dott. Lucia Aielli consigliere est. R.g.n.22176/2023 dott. Massimo Perrotti dott. Francesco Florit ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da : De TI HE nato a [...] il [...] CA IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 7/7/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15) udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi Ak RITENUTO IN FATTO 1. De TI HE e CA IR, con due distinti ricorsi, impugnano la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 7/7/2022 che, in accoglimento del concordato in appello di RA EG ed SP LV ha rideterminato la pena a loro inflitta;
in parziale accoglimento dell'appello di CA IR, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 416, co. 2, c.p., rideterminando la pena ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado a carico di De TI HE ed altri imputati non ricorrenti.

1.2. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti e di altri imputati non ricorrenti, in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati di ricettazione, uso indebito di carte di credito, sostituzione di persona, fabbricazione e possesso didocumenti falsi a loro rispettivamente ascritti.

2. Con i ricorsi i predetti CA e De TI deducono motivi comuni concernenti la nullità della sentenza, a loro avviso inficiata dalla mancata rilevazione della causa di incompatibilità del giudice di primo grado il quale ha pronunciato sentenza nei confronti di alcuni imputati con il rito abbreviato ed ha applicato ad altri imputati, concorrenti necessari, la pena richiesta ex art. 444 c.p.p., versando in una situazione di incompatibilità generatrice di nullità; deducono, poi (De TI nell'unico articolato motivo di ricorso e CA con il terzo motivo), violazione di legge per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto il comportamento illecito dei prevenuti, consistito in prelievi bancomat e acquisto fraudolento di beni, integrativo del delitto di cui all'art. 493 ter c.p. e non del delitto di cui all'art. 640 ter c.p. Il ricorrente CA con il secondo motivo contesta anche la configurabilità del concorso tra il delitto di ricettazione e quello di indebito utilizzo di

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