Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2018, n. 20094
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6931/2011 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;- ricorrente -contro GESCOM S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. R S, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. F R G, in Roma, piazzale Clodio, n. 14 - controricorrente - avverso la sentenza n. 42/10/10 della Commissione Tributaria regionale dell'Abruzzo depositata il 28 gennaio 2010 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29/5/2018 dal Consigliere Pasqualina A P C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa P M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del quarto, del quinto, del sesto e del settimo motivo di ricorso, il rigetto o la inammissibilità degli altri motivi;udito il difensore della parte ricorrente, avv. P G;udito il difensore della parte controricorrente, Avv. R S;FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - avverso la decisione della Commissione Tributaria provinciale di Pescara, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Gescom s.p.a. avverso il provvedimento del 14.9.07, con cui il Centro Operativo di Pescara aveva revocato l'ulteriore credito di imposta per incrementi occupazionali, esposto nelle annualità comprese tra il 2003 ed il 2006 - in precedenza concesso a seguito di presentazione di cinque istanze con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, della legge n. 289 del 2002 - per l'importo eccedente il limite del cd. "de minimis", di cui all'art. 7, comma 10, della legge 23/12/2000, n. 388. Osservava la Commissione regionale che non si trattava di un "aiuto di Stato" e che il beneficio si sottraeva alla regola "de minimis" prevista dalla normativa comunitaria, che si applicava agli aiuti a favore delle imprese, con esclusione di qualsiasi riferimento alla materia dell'occupazione;aggiungeva che l'art. 63 della legge n. 289 del 2002 non costituiva una pura e semplice proroga della disciplina introdotta dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di sette motivi, cui resiste la società Gescom s.p.a. mediante controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato con quesito di diritto, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 546/92, sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio è stato presentato avverso un atto non impugnabile, ossia avverso una nota dell'Ufficio, avente scopo meramente informativo, di risposta alla istanza con la quale la contribuente chiedeva il riconoscimento di un ulteriore credito in esubero rispetto a quello determinato dalle procedure telematiche dell'Agenzia delle Entrate con la regola "de minimis", e non già avverso il provvedimento di diniego del credito di imposta, contenuto nell'atto del 6/6/2004, in precedenza emesso dall'Ufficio, ma non impugnato. 2. Con il secondo motivo, articolato con quesito di diritto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 18, comma 2, lett. d), e comma 4, del d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 63 I. n 289/02, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto ammissibile il ricorso presentato dalla contribuente avverso la seconda comunicazione dell'Ufficio, emessa in carenza di potere, in assenza di impugnazione del provvedimento del 6/6/2004 integrante diniego implicito del credito d'imposta. 3. Con il terzo motivo, articolato con quesito di diritto, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 63, comma 3, legge n. 289/2002 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30/1/2003, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., lamenta che il giudice di appello non ha dichiarato la irricevibilità e/o la improcedibilità del ricorso proposto per essere stata la istanza presentata con procedura non consentita dalle norme che regolano l'assegnazione del beneficio, le quali impongono che essa debba essere unicamente effettuata per via telematica.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi