Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2020, n. 27707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2020, n. 27707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27707
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano in data 21 febbraio 2017 con la quale MA AS è stato giudicato responsabile del reato di cui all'articolo 4 legge n. 895 del 1967, per avere portato illegalmente fuori dalla propria abitazione un fucile da caccia semiautomatico calibro 12 nonché 12 cartucce caricate a palla singola e a pallettoni, il 22 marzo 2016. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, che in punto di fatto non risulta contrastata dal ricorso, l'imputato è risultato avere portato al seguito — a bordo di un veicolo occupato anche da altri due soggetti che, in possesso di valida licenza per il proto d'armi a uso di caccia, portavano ciascuno al seguito il proprio fucile — l'arma di cui all'imputazione, venendo colto nell'agro oristanese dove pochi istanti prima gli agenti del Corpo Forestale dello Stato avevano fermato un altro individuo che portava al seguito un cane da caccia. Risulta, del resto, non controverso che la licenza per il porto di fucile da caccia rilasciata all'imputato il 26 febbraio 2010 era stata oggetto di diniego del rinnovo annuale nel 2013 e che, d'altra parte, l'imputato non risultava neppure possedere i requisiti soggettivi per ottenere il rinnovo della licenza del porto d'armi per uso di caccia ovvero una nuova concessione di essa. Viceversa, la detenzione dell'arma sequestrata risultava regolarmente denunciata da parte del medesimo imputato presso la propria abitazione.

2. Ricorre MA AS, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Floris, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli articoli 110, 51, 119 cod. pen., 521 cod. proc. pen., 4 legge n. 895 del 1967, 42 TULPS, 22 legge n. 110 del 1975, e il vizio della motivazione con riguardo alla affermazione della responsabilità nonostante l'imputato non detenesse da solo l'arma, ma insieme ad altri due individui che erano titolari di regolare licenza, sicché, trattandosi della detenzione in concorso,' il ricorrente doveva essere mandato assolto in presenza della causa di giustificazione costituita dall'autorizzazione amministrativa di cui gli altri due soggetti erano in possesso.

3. L'udienza del 7/4/2020, fissata per la trattazione del ricorso, è stata rinviata ex lege in forza del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, e successivi, con sospensione del termine di prescrizione dal 9 marzo 2020 fino alla cessazione dei provvedimenti emergenziali successivamente emanati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

2. Va anzitutto premesso che il porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta, revocata o non rinnovata per decisione dell'autorità amministrativa, integra il delitto previsto dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione all'art. 7 della stessa legge (Sez. 1, n. 1664 del 19/06/2018 dep. 2019, Stefana, Rv. 274797). La giurisprudenza ha tempo chiarito che il porto illegale di arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta per decorso del termine di validità previsto dalla legge — ipotesi alla quale è assimilabile anche quella derivante dalla revoca della licenza da parte dell'autorità — si risolve in una vera e propria mancanza della licenza, sicché il reato configurabile è il delitto previsto dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione all'art. 7 della stessa legge;
mentre la diversa condotta di porto della stessa arma, abusivo per mancanza di validità della licenza per uso caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa, integra gli estremi della contravvenzione prevista dal combinato disposto degli articoli 699 cod. pen. e 15 legge n. 497 del 1974, ed è punita ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 della predetta legge, in relazione al già citato articolo 699 cod. pen. e 34 della legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 1 del 08/01/1982, Chiurco, Rv. 152169).

3. Ciò premesso, deve essere sgombrato il campo dall'impropria deduzione della violazione dell'art. 22 della legge n. 110 del 1975, in disparte la circostanza, in realtà di per sé decisiva per escludere l'ammissibilità della questione, che la difesa non ha mai dedotto nel giudizio di merito che il fucile in questione sia stato locato o concesso in

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