Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2023, n. 2629

CASS
Sentenza
29 settembre 2023
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Sentenza
29 settembre 2023

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La cessazione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 161-bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, trova applicazione nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2023, n. 2629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2629
Data del deposito : 29 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

02629-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO ROCCHI Presidente - Sent. n. sez. 1015/2023 UP - 29/09/2023 FILIPPO CASA Relatore - R.G.N. 20213/2023 MICAELA SERENA CURAMI FRANCESCO FF AR MA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LC NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Procedimento a trattazione scritta. غ RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione emessa in data 12 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato FR LC alla pena di un mese e dieci giorni di arresto per il reato di cui all'art. 20, comma 2, I. n. 110/1975 commesso in data 1° ottobre 2017. Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale osservava che, a differenza di quanto sostenuto dal Procuratore generale e dalla difesa, il reato contestato non poteva reputarsi prescritto, dal momento che al termine massimo di cinque anni, previsto per i reati contravvenzionali, andava aggiunto il periodo di sospensione, nella misura massima di un anno e sei mesi, contemplato dall'art. 159 cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (c.d. riforma Orlando), norma da intendersi come più favorevole rispetto a quella, introdotta con la l. n. 3/2019 (c.d. riforma Bonafede), che aveva sancito la sospensione sine die dopo la pronuncia di primo grado. Pertanto, il termine di prescrizione, tenuto conto del suddetto periodo di sospensione, sarebbe maturato solo in data 1° aprile 2024. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia avv. Valerio VETERE, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 157, comma 2, e 161, secondo comma, cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.

3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto aspecifico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in diritto e va, pertanto, rigettato.

2. La questione sottoposta all'odierno vaglio di legittimità involge il tema della successione delle leggi penali del tempo, con particolare riguardo alle disposizioni che si sono succedute, negli ultimi anni, in materia di sospensione del corso della prescrizione (art. 159 cod. pen.).

2.1. Si rammenta, schematicamente, che, l'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017 (c.d. riforma Orlando) aveva inserito, dopo il primo comma dell'art. 159 cod. pen., i seguenti: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che 2 br definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai

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