Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2015, n. 16402
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Testo completo
Nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni di imposta 2001 e 2002, era stato rettificato il reddito dichiarato da F.G., titolare di un bar, la suddetta contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 40/28/09 con la quale la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato i ricorsi riuniti della contribuente. In pendenza del giudizio, con decreto presidenziale n. 17432 del 18 luglio 2014 emesso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e comunicato l'8 agosto 2014 veniva dichiarata, su conforme istanza dell'Agenzia, l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (convertito in L. n. 111 del 2011 ).
Con successiva istanza di fissazione di udienza ex art. 391 c.p.c. , l'Agenzia delle Entrate, premesso di avere, per mero errore materiale, richiesto l'estinzione dell'intero giudizio e non la sola estinzione parziale, benchè la contribuente avesse proposto istanza di condono e pagato il dovuto solo con riguardo all'anno di imposta 2001, sicchè il giudizio avrebbe dovuto proseguire con riguardo all'anno di imposta 2002, ha chiesto, previa revoca del decreto n. 17432 del 2014, la fissazione dell'udienza per la discussione della causa.
Motivi della decisione
Le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 19980 del 2014, hanno affermato che il decreto di cui all'art. 391 c.p.c. , comma 1, ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perchè si è verificato un fenomeno estintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avverso il decreto presidenziale l'art. 391 c.p.c. , comma 3, individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso. Tale istanza - che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata - va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153 c.c. , comma 2, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 19), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese.
Le sezioni unite della Corte nella pronuncia richiamata sono in particolare pervenute alle seguenti conclusioni:
a) l'art. 391 c.p.c. (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15) si applica a qualsiasi caso di estinzione del processo disposta per legge, e, dunque, con riferimento ai processi aventi ad oggetto controversie in materia tributaria, anche all'estinzione determinata dall'intervenuta definizione agevolata della lite;
b) il decreto di cui all'art. 391 c.p.c. , comma 1, ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) ed il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perchè si è verificato un fenomeno estintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza (o all'ordinanza), che, ai sensi della disposizione, va adottata nell'ipotesi in cui l'evento estintivo non coinvolga la controversia nella sua interezza, e tuttavia, mentre la sentenza (o l'ordinanza) è impugnabile solo con istanza di revocazione, avverso il decreto ex art. 391 bis c.p.c. l'art. 391 c.p.c. , comma 3, prevede, quale unico rimedio, il deposito di istanza di fissazione d'udienza per l'ulteriore trattazione e la decisione del ricorso;
c) salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153 c.p.c. , comma 2, (aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 19) tale istanza va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese. Le conclusioni cui le Sezioni unite hanno ritenuto di dover approdare impongono dunque la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di fissazione d'udienza proposta dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 391 c.p.c. , comma 3, atteso che il decreto presidenziale n. 17432 del 18 luglio 2014 emesso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. risulta comunicato all'Agenzia delle Entrate l'8 agosto 2014 e che pertanto l'istanza di fissazione di udienza proposta dall'Agenzia, datata 23.10.2014, risulta ampiamente oltre il suddetto termine perentorio di dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto di estinzione.
L'istanza proposta dall'Agenzia deve essere pertanto dichiarata inammissibile. Atteso che l'istanza suddetta è solo di qualche giorno successiva al citato arresto delle sezioni unite, si ritiene di compensare tra le parti le spese della presente fase relativa alla delibazione dell'istanza di fissazione.