Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2019, n. 17914
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L'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene.
Sul provvedimento
Testo completo
o t n o e v i m t a a s r r g e e t v n l i a o o t t u a b g i i l r t b n b o o c ORIGINALE l e t e n d e A17 914 2019 e r r r o o i c r i e REPUBBLICA ITALIANA№ R t l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Fideiussione per LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE esposizioni bancarie TERZA SEZIONE CIVILE R.G.N. 7802/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.17914 Presidente Dott. U A Rep. C 1. Rel. Consigliere Dott. D S - Ud. 12/04/2019 Dott. L A S Consigliere PU Consigliere Dott. E IO ConsigliereDott. A M ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7802-2017 proposto da: FAUVINC SL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell'avvocato N L, che la rappresenta e difende;
ricorrente contro 2019 BANCA MONTE DEI PSCHI DI S S in persona del 898 Responsabile del Settore Dipartimentale dell'Area elettivamente domiciliataRecupero Crediti di Mantova, in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende;
controricorrente - avversO la sentenza n. 929/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento del motivo 4 di ricorso rigetto per il resto;
udito l'Avvocato LAURENTI NICOLA;
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FATTI DI CAUSA
La FAUVINC s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1031/2008 emesso dal Tribunale di Mantova, ad istanza di M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a. (che aveva agito in nome e per conto della Banca Agricola Mantovana s.p.a.), con cui era stato ingiunto all'opponente, in qualità di fideiussore del Gruppo Car s.p.a. in liquidazione, il pagamento della somma di 855.588,38 euro, oltre accessori (derivante dal saldo passivo di due conti correnti, di due conti anticipi e di un mutuo chirografario, nonché dal credito conseguente all'escussione di una fideiussione prestata da BAM a favore di Gemini s.p.a. nell'interesse del Gruppo Car). Il Tribunale di Mantova rigettò l'opposizione, confermando il decreto, ma dispose la restrizione delle ipoteche iscritte dalla Banca. Provvedendo sul gravame proposto dalla FAUVINC s.r.l., la Corte di Appello di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando tuttavia l'opponente al pagamento della somma capitale di 855.588,38, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 L. n. 154/92 e dall'art. 117 D. Lgs 385/93 dalla data del 9.6.2008 al saldo. Ha proposto ricorso per cassazione la FAUVINC s.r.l., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria;
ad esso ha resistito, con controricorso, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui, rigettando il secondo motivo di appello, ha affermato che: quanto verbalizzato dalla FAUVINC in sede di prima udienza di comparizione, in merito al fatto che gli estratti conto non erano stati trasmessi al correntista Gruppo Car s.p.a. «costituisce una mera constatazione ("gli estratti conto non risultano trasmessi") e non è idonea ad integrare un'eccezione in senso stretto che, in quanto tale, doveva in ogni caso essere prontamente sollevata dall'opponente convenuto sostanziale- già nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione»;
3 la contestazione attinente alle appostazioni relative alle voci "rimborso spese", "spese" e "spese gestione fido", contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., non era, al pari di quella contenuta nella memoria conclusionale, né specifica né circostanziata», risultando pertanto «inidonea a superare l'efficacia probatoria della produzione in giudizio degli estratti conto>>;
in ogni caso, non era stata formulata «alcuna istanza istruttoria in relazione alla quantificazione di dette voci».
1.1. La ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 167, 183 e 189 c.p.c. e degli artt. 1832 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.. Rileva che, alla prima udienza di comparizione, a seguito dell'affermazione (contenuta nella comparsa di costituzione della Banca) che gli estratti conto erano stati regolarmente inviati alla debitrice principale, aveva contestato la circostanza negando che gli