Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/2021, n. 06000
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22333-2019 proposto da: LAZIO INNOVA S.P.A. (già Sviluppo Lazio s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI
8, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
LA.MA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA SCROFA
57, presso lo studio dell'avvocato P D P, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4460/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere M D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale conclude per il rigetto dei primi due motivi del ricorso proposto da Lazio Innova s.p.a., assorbito il quarto e dichiarato inammissibile il terzo.
FATTI DI CAUSA
1. — LA.MA. S.r.l. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Latina, nei confronti dell'allora Sviluppo Lazio S.p.A., oggi Lazio Innova S.p.A., decreto ingiuntivo di pagamento dell'importo di C 70.000,00, oltre accessori, quale saldo di un contributo regionale per investimenti di imprese artigiane e piccole imprese, deliberato dal Presidente della Giunta Regionale il 16 dicembre 2003. 2. — Sviluppo Lazio S.p.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed ha chiesto in riconvenzionale la restituzione dell'anticipo sul finanziamento, già corrisposto nella misura di C 30.000,00, formulando, per quanto rileva, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, ed adducendo l'insussistenza, in capo a LA.MA. S.r.I., dei requisiti per la partecipazione al bando all'esito del quale il contributo era stato riconosciuto. 3. — Nel contraddittorio con LA.MA . S.r.l. il giudice adito ha respinto l'opposizione e la riconvenzionale ed accolto la domanda della società Ric. 2019 n. 22333 sez. SU - ud. 26-01-2021 -2- opposta di condanna di Sviluppo Lazio S.p.A. al risarcimento del maggior danno di cui al terzo comma dell'articolo 1224 c.c., oltre spese. 4. — Contro la sentenza Lazio Innova S.p.A. ha proposto appello, cui LA.MA. S.r.l. ha resistito e che la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27 giugno 2018, ha respinto, regolando conseguentemente le spese di lite. Ha osservato la Corte d'appello: -) che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo riflette la distinzione tra la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione del contributo, nella quale la posizione del richiedente è di interesse legittimo, e quella successiva di erogazione del contributo riconosciuto, nella quale la posizione del richiedente è invece di diritto soggettivo, concernendo l'esecuzione del rapporto di sovvenzione la verifica dell'adempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario;
-) che, pertanto, nel caso di specie, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la controversia sulla concreta erogazione della somma come già deliberata;
-) che LA.MA. S.r.l., contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, aveva la disponibilità, a titolo di locazione, di un immobile da destinare all'attività in vista della quale il contributo era stato riconosciuto, nulla rilevando che detto immobile fosse stato oggetto di pignoramento e che la locazione, stipulata in veste di locatore dal proprietario esecutato, non risultasse autorizzata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 560 c.p.c., dal momento che la locazione stipulata in difetto di detta autorizzazione è valida e soltanto inefficace nei confronti del creditore procedente. 5. — Per la cassazione della sentenza Lazio Innova S.p.A. ha proposto ricorso per quattro mezzi illustrati da memoria. LA.MA. S.r.l. resiste con controricorso. Ric. 2019 n. 22333 sez. SU - ud. 26-01-2021 -3-
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il ricorso contiene quattro motivi. 1.1. — Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: «Difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 1 c.p.c., 103 Cost. e 7 codice del processo amministrativo». Secondo la società ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare la sussistenza della giurisprudenza del giudice ordinario, sul rilievo che, in materia di sovvenzioni pubbliche, occorre distinguere tra una prima fase procedimentale volta alla deliberazione in ordine al riconoscimento del contributo ed una seconda fase, avente ad oggetto la sua concreta erogazione, entro la quale la posizione del privato è di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria. Si sostiene, cioè, che, pur «dopo l'esaurimento della fase di ammissione al contributo pubblico, con conseguente nascita di un diritto soggettivo in capo al beneficiario, la pubblica amministrazione conserva un potere di autotutela, in molti casi doverosa, espressione del principio di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa», autotutela a fronte della quale il privato ricoprirebbe una posizione di interesse legittimo, con quanto ne consegue in termini di riparto della giurisdizione. E, in particolare, nel caso in esame, Sviluppo Lazio S.p.A., dopo la concessione del contributo, avrebbe rilevato: a) la mancanza della disponibilità di un immobile destinato allo svolgimento dell'attività ammessa al contributo medesimo;
b) il «difetto del requisito della non inclusione, tra le spese previste dal programma, di quelle per l'acquisizione di beni di proprietà, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, di uno o più soci Titolari o amministratori dell'impresa stessa o dei relativi coniugi, parenti e affini entro il terzo grado, contrariamente a quanto Ric. 2019 n. 22333 sez. SU - ud. 26-01-2021 -4- dichiarato dal suo legale rappresentante, sanzionato con la revoca del contributo»;
c) il «difetto del requisito della veridicità delle informazioni e dichiarazioni rese in autocertificazione, sanzionato con la revoca del
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI
8, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
LA.MA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA SCROFA
57, presso lo studio dell'avvocato P D P, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4460/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere M D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale conclude per il rigetto dei primi due motivi del ricorso proposto da Lazio Innova s.p.a., assorbito il quarto e dichiarato inammissibile il terzo.
FATTI DI CAUSA
1. — LA.MA. S.r.l. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Latina, nei confronti dell'allora Sviluppo Lazio S.p.A., oggi Lazio Innova S.p.A., decreto ingiuntivo di pagamento dell'importo di C 70.000,00, oltre accessori, quale saldo di un contributo regionale per investimenti di imprese artigiane e piccole imprese, deliberato dal Presidente della Giunta Regionale il 16 dicembre 2003. 2. — Sviluppo Lazio S.p.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed ha chiesto in riconvenzionale la restituzione dell'anticipo sul finanziamento, già corrisposto nella misura di C 30.000,00, formulando, per quanto rileva, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, ed adducendo l'insussistenza, in capo a LA.MA. S.r.I., dei requisiti per la partecipazione al bando all'esito del quale il contributo era stato riconosciuto. 3. — Nel contraddittorio con LA.MA . S.r.l. il giudice adito ha respinto l'opposizione e la riconvenzionale ed accolto la domanda della società Ric. 2019 n. 22333 sez. SU - ud. 26-01-2021 -2- opposta di condanna di Sviluppo Lazio S.p.A. al risarcimento del maggior danno di cui al terzo comma dell'articolo 1224 c.c., oltre spese. 4. — Contro la sentenza Lazio Innova S.p.A. ha proposto appello, cui LA.MA. S.r.l. ha resistito e che la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27 giugno 2018, ha respinto, regolando conseguentemente le spese di lite. Ha osservato la Corte d'appello: -) che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo riflette la distinzione tra la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione del contributo, nella quale la posizione del richiedente è di interesse legittimo, e quella successiva di erogazione del contributo riconosciuto, nella quale la posizione del richiedente è invece di diritto soggettivo, concernendo l'esecuzione del rapporto di sovvenzione la verifica dell'adempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario;
-) che, pertanto, nel caso di specie, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la controversia sulla concreta erogazione della somma come già deliberata;
-) che LA.MA. S.r.l., contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, aveva la disponibilità, a titolo di locazione, di un immobile da destinare all'attività in vista della quale il contributo era stato riconosciuto, nulla rilevando che detto immobile fosse stato oggetto di pignoramento e che la locazione, stipulata in veste di locatore dal proprietario esecutato, non risultasse autorizzata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 560 c.p.c., dal momento che la locazione stipulata in difetto di detta autorizzazione è valida e soltanto inefficace nei confronti del creditore procedente. 5. — Per la cassazione della sentenza Lazio Innova S.p.A. ha proposto ricorso per quattro mezzi illustrati da memoria. LA.MA. S.r.l. resiste con controricorso. Ric. 2019 n. 22333 sez. SU - ud. 26-01-2021 -3-
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il ricorso contiene quattro motivi. 1.1. — Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: «Difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 1 c.p.c., 103 Cost. e 7 codice del processo amministrativo». Secondo la società ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare la sussistenza della giurisprudenza del giudice ordinario, sul rilievo che, in materia di sovvenzioni pubbliche, occorre distinguere tra una prima fase procedimentale volta alla deliberazione in ordine al riconoscimento del contributo ed una seconda fase, avente ad oggetto la sua concreta erogazione, entro la quale la posizione del privato è di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria. Si sostiene, cioè, che, pur «dopo l'esaurimento della fase di ammissione al contributo pubblico, con conseguente nascita di un diritto soggettivo in capo al beneficiario, la pubblica amministrazione conserva un potere di autotutela, in molti casi doverosa, espressione del principio di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa», autotutela a fronte della quale il privato ricoprirebbe una posizione di interesse legittimo, con quanto ne consegue in termini di riparto della giurisdizione. E, in particolare, nel caso in esame, Sviluppo Lazio S.p.A., dopo la concessione del contributo, avrebbe rilevato: a) la mancanza della disponibilità di un immobile destinato allo svolgimento dell'attività ammessa al contributo medesimo;
b) il «difetto del requisito della non inclusione, tra le spese previste dal programma, di quelle per l'acquisizione di beni di proprietà, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, di uno o più soci Titolari o amministratori dell'impresa stessa o dei relativi coniugi, parenti e affini entro il terzo grado, contrariamente a quanto Ric. 2019 n. 22333 sez. SU - ud. 26-01-2021 -4- dichiarato dal suo legale rappresentante, sanzionato con la revoca del contributo»;
c) il «difetto del requisito della veridicità delle informazioni e dichiarazioni rese in autocertificazione, sanzionato con la revoca del
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