Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/10/2020, n. 23085

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/10/2020, n. 23085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23085
Data del deposito : 22 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24598/2014 R.G. proposto da S.I.L.P. Società Industriale Lavorazioni Plastiche SUD S.r.l., C.F. 01738020609, con sede in Ceccano, Via Callami n.5, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. L P del Foro di Roma, elett. dom.ta presso il di lei studio in Roma, Via T. Campanella n.41/G

- ricorrente -

Contro

Agenzia delle Entrate, C.F. 06363391001, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Stacc. di Latina n.1422/19/2014, depositata il 10 marzo 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2019 dal Cons. L N. Rilevato che: La

SILP

Sud S.r.l. ricorre, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 21.10.2014, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR del Lazio, Sez. Stacc. di Latina, ha respinto l'appello dalla medesima proposto contro la sentenza n.279/01/2010 della CTP di Frosinone che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento N.RC103T600583 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Frosinone per il pagamento di IVA risultata dovuta dalla Società all'esito di rettifica della denuncia dalla medesima presentata per l'anno 2005. La CTR ha condiviso totalmente la statuizione della CTP, della quale richiama l'argomentazione decisiva: alla stregua delle complete, accurate e documentate indagini svolte dalla G.d.F., le quattro Società che avevano emesso le fatture di vendita di macchinari ed impianti, la cui IVA la SILP aveva portato in detrazione, avevano avuto significative vicende ed erano risultate prive di una benchè minima struttura materiale ed organizzativa;
sicchè l'Agenzia aveva adeguatamente provato, mediante una molteplicità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, la fattuale inesistenza di dette Società e, quindi, l'inesistenza soggettiva delle operazioni di vendita. Il ricorso è articolato in tre motivi. L'Agenzia si è costituita notificando controricorso. All'esito della camera di consiglio del 13 dicembre 2019 la Corte ha deciso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dopo aver ripercorso l'intera vicenda accertativa e processuale (pagg.4-12), la Società ricorrente denuncia, nel primo motivo, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione ex art.360 co.1 n.3 c.p.c. degli artt.19-21 e 54 D.P.R. n.633 del 1972 e degli artt.2697 e 2729 c.c. nonché della Dir. N.77/388/CE, in relazione all'art.360 co.1 n.5 c.p.c.. Premessa una serie di considerazioni circa l'accertata esistenza oggettiva delle operazioni documentate dalle fatture passive portate in detrazione (pagg.13- 21), lamenta l'omesso esame di una serie di documenti dai quali la CTR avrebbe dovuto evincere la concreta operatività di ciascuna delle Società ritenute cartiere e, quindi, la sussistenza anche soggettiva delle operazioni di fornitura, la cui IVA passiva era stata detratta;
in particolare evidenzia che con la D&B s.r.l. e con la CME s.r.l. essa ricorrente avrebbe intrattenuto meri rapporti di leasing finanziati da primarie aziende di credito, in assenza di contatti diretti;
che la CME sarebbe stata riconosciuta Società operativa dai giudici tributari del Veneto (sentenze della CTP di Vicenza e CTR del Veneto);
che la PRO.FIM. s.r.I., appaltante dei lavori di costruzione dello stabilimento di Benevento e realizzatrice solo in parte degli stessi, aveva realizzato l'opera attraverso Società sub-appaltanti;
che la s.r.l. Le Querce era stata dichiarata fallita ed era quindi Società esistente. Conclude quindi che la CTR avrebbe dovuto, in assenza di elementi conclamanti l'inoperatività di tutte le Società fornitrici, ed anzi in presenza di elementi attestanti che la SILP aveva ricevuto le rispettive prestazioni in buona fede e nella inconsapevolezza di meccanismi fraudolenti posti in essere dai fornitori, applicare i principi giuridici nazionali e comunitari (invocando giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e di questa Corte) che escludono l'indetraibilità dell'IVA effettivamente corrisposta per operazioni soggettivamente inesistenti, qualora il destinatario delle stesse fosse inconsapevole, ovvero non potesse essere consapevole con l'ordinaria diligenza, di frodi compiute dai fornitori medesimi. L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del motivo, siccome contenente un cumulo di censure riconducibili a diverse tipologie di motivi di ricorso ed inseparabilmente commiste tra loro;
e comunque l'infondatezza di quella relativa alla violazione della

II

Dir. CEE, avendo l'Agenzia fornito prova presuntiva dello stato soggettivo della Società accertata, a fronte della quale questa non ha minimamente provato la sua incolpevole inconsapevolezza. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Inammissibile in quanto la dedotta violazione di legge sarebbe il frutto non già di un'erronea interpretazione del contesto normativo regolante la fattispecie controversa, bensì di un'erronea, siccome inadeguata, valutazione delle prove documentali asseritamente prodotte ed idonee a sostenere la sussistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni fatturate regolarmente e contestate dall'Agenzia accertatrice. Orbene, questa Corte, superando alcune contrastanti pronunce delle sezioni semplici (quali quelle invocate dalla difesa erariale), ha affermato che le censure di violazione o falsa applicazione di legge e quella di vizio motivazionale non sono pregiudizialmente incompatibili, laddove "evidenzino specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto", e quindi possano essere, come è nel caso concreto, esaminate e trattate separatamente come se fossero due diverse ed autonome censure (Cass. sez.V ord.
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