Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2019, n. 26042

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2019, n. 26042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26042
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C A, nato il 30/09/1972 a Pescara avverso la sentenza del 29/03/2018 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P L, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. A C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 29/03/2018 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato C A responsabile del reato di cui all'art. 497 ter c.p., condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione, per aver illecitamente detenuto una paletta segnaletica usata da, e-otir, di Polizia e recante l'effige dello Stato Italiano e la dicitura del Ministero della Difesa - Carabinieri, da ritenersi contraffatta e comunque non in uso ai Carabinieri.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C A, Avv. A C, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 25, comma 2, Cost., 49 e 497 ter cod. pen. e per mancanza di motivazione. La Corte non avrebbe chiarito, essendo l'imputato appartenente all'Arma dei Carabinieri, come tale detenzione avrebbe mai potuto porre in pericolo la pubblica fede, bene giuridico protetto ai sensi dell'art. 497 ter cod. pen.

2.2. Violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità: trattandosi di giudizio abbreviato, contesta l'atipica modalità di assunzione delle dichiarazioni auto-indizianti rilasciate dallo stesso imputato che, avvenute per mezzo telefonico subito dopo l'accertamento del reato, non sarebbero state verbalizzate successivamente e trasfuse in atti di polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. Giova premettere, quanto alla fattispecie concreta, che la notte del 23.2.2012 veniva fermata una autovettura Ford Fiesta, con a bordo due persone, che esponeva nel 'parasole' lato guidatore una paletta apparentemente in uso a C.',a*r_1.;
a, Polizia;
all'esito del controllo, accertata l'identità dei due occupanti — Dinu Georgiana Nicoletta alla guida, e Russo Francesco al lato passeggero -, entrambi non appartenenti a forze di polizia, veniva rinvenuta la paletta che, prima della perquisizione, era stata occultata sotto il sedile del guidatore;
la paletta, del tutto identica a quella in uso ai Carabinieri, era tuttavia priva del numero seriale identificativo;
la conducente del veicolo, Dinu, dichiarava che l'autovettura era stata loro prestata da un amico carabiniere, Coriolano, che chiamava telefonicamente per confermare, passando la comunicazione anche agli operanti.
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